In arrivo dalla legge di Bilancio 2023 due versioni della flat tax. L’estensione dell’accesso all’attuale regime forfettario agevolato con imposta al 15% per le partite IVA. L’introduzione di un trattamento sostitutivo opzionale per i titolari di redditi di lavoro e d’impresa con aliquota del 15% applicabile agli incrementi reddituali registrati nel 2022 rispetto al triennio precedente, la flat tax incrementale. Qual è il giudizio (preliminare) su questa misura, che varia in ragione del criterio valutativo che si adotta? La misura è senz’altro compatibile con i principi costituzionali di progressività ed equità, nel premiare, attraverso un risparmio d’imposta, chiunque voglia migliorare la propria situazione con il proprio lavoro. Ma non è idonea a determinare una semplificazione del meccanismo di tassazione e potrà ritenersi davvero efficiente solamente se l’aliquota unica sarà applicata a somme la cui percezione risulti effettivamente legata ad incrementi di produttività, qualità e innovazione.
Durante l’audizione del 9 novembre scorso del Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, da parte delle Commissioni speciali riunite di Camera e Senato, ai fini dell’esame della NADEF - Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza -, sono stati annunciati due provvedimenti (che verosimilmente saranno introdotti con la legge di Bilancio 2023) in ordine alla tassa piatta.
Inoltre, è intenzione del Governo introdurre un trattamento sostitutivo opzionale per i titolari di redditi di lavoro e d’impresa non aderenti al regime forfettario, che potranno assoggettare all’aliquota unica del 15% (anziché alle ordinarie aliquote marginali IRPEF) una quota dell’incremento di reddito registrata nel 2022 rispetto al maggiore dei medesimi redditi (di lavoro e d’impresa) dichiarati e assoggettati ad IRPEF nei tre anni d’imposta precedenti.
La novità di questa seconda versione - denominata “incrementale” - della tassa piatta riguarda la sua applicazione anche ai lavoratori dipendenti, che sulla variazione in aumento del loro reddito 2022 (rispetto al più alto tra quelli dichiarati tra il 2019 e il 2021) potranno beneficiare di un risparmio d’imposta.
Il giudizio (preliminare) su questa misura muta in ragione del criterio valutativo che si adotta.
Sicuramente la flat tax incrementale è compatibile con il principio codificato nell’art. 53, comma 2, della Costituzione che, nello stabilire che “Il sistema tributario” - “nel suo complesso” (cfr. Corte cost., 29 dicembre 1966, n. 128) - “è informato a criteri di progressività”, non esclude che singoli tributi (o regimi) possano avere natura proporzionale. Peraltro, la riduzione dell’aliquota non si applica sull’intero reddito prodotto, ma ai soli “sovra-profitti” che il contribuente riesce a conseguire.
La misura è, infatti, finalizzata a premiare il merito, mitigando la tassazione di chi “si rimbocca le maniche” e incrementa il suo reddito.
Tuttavia, l’effetto premiale non è suscettivo di verificarsi in tutti quei casi in cui lo sforzo lavorativo e imprenditoriale non si traduca in una maggiore ricchezza, come tipicamente riscontrano i percettori di redditi che derivano da rapporti di lavoro subordinato (i cui eventuali premi di risultato, peraltro, già beneficiano di una tassazione agevolativa) o le imprese che, nell’attuale situazione di contrazione delle vendite a fronte di costi fissi non comprimibili, potrebbero aver adottato assetti organizzativi o gestionali non valutabili in termini di maggiore redditività o addirittura (apparentemente) irrazionali secondo una logica di mero profitto (come, ad esempio, nei casi di imprenditori che decidono di effettuare vendite sottocosto, pur di assicurare la continuità aziendale delle loro imprese).
Rispetto al principio di equità, ambiguo è il giudizio sulla flat tax incrementale.
Se, infatti, con equità (orizzontale) si intende l’assoggettamento allo stesso trattamento fiscale di contribuenti che esprimono la medesima capacità contributiva (R.A. Musgrave, The Theory of Public Finance, 1959), iniquo risulta prevedere per chi beneficerà del regime sostitutivo un sacrificio tributario più lieve rispetto a quello imputabile al contribuente che, pur avendo prodotto lo stesso ammontare di reddito, non ha registrato nell’anno 2022 un incremento nella sua storia reddituale.
Considerando, invece, l’equità come la messa a disposizione di tutti i contribuenti delle stesse opzioni (R.A. Musgrave, ET, OT and SBT, in Journal of Public Economics, 1976), non appare discriminatorio un trattamento previsto in generale per tutti: ognuno può migliorare la propria situazione con il proprio lavoro (sia esso svolto in modo subordinato, autonomo o organizzato) e, se ha successo, il Fisco (con un approccio, invero, un po’ paternalistico) lo premia attraverso un minor carico fiscale.
Peraltro, con riferimento al rapporto fra principio di eguaglianza e agevolazioni, la Corte costituzionale ritiene le norme agevolative espressione di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irragionevolezza.
L’introduzione della flat tax incrementale non risulta giustificata da ragioni di tecnica impositiva, ossia di semplificazione del meccanismo di tassazione. Anzi, poiché l’accesso al trattamento premiale è condizionato alla situazione reddituale del contribuente nel triennio precedente, un fattore di complicazione di cui il legislatore dovrà tener conto nel confezionarne la disciplina applicativa concerne le vicende che possono interessare i redditi del triennio: gli effetti di eventuali ravvedimenti del contribuente o di rettifiche in aumento da parte degli Uffici accertatori su tali redditi si possono riverberare anche nel periodo d’imposta successivo in relazione al quale il soggetto beneficia del trattamento agevolato.
Infine, dal punto di vista della valutazione della congruenza mezzi-fini, la misura in via di progettazione potrà ritenersi davvero efficiente se l’aliquota unica sarà applicata a somme la cui percezione risulti effettivamente legata ad incrementi di produttività, qualità e innovazione.
Per intercettare l’“extra-reddito” meritevole di essere “premiato” si dovrebbe, quindi, in via preliminare porre ordine nella selva di tax expenditure, che hanno nel tempo eroso la base imponibile dell’IRPEF, accrescendo in modo surrettizio le distorsioni equitative dell’attuale sistema di tassazione personale del reddito.
Per valorizzare davvero il merito, non basta agire sull’aliquota, occorre ridare centralità alle regole di determinazione della base imponibile, razionalizzando le risorse disponibili.
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