La dichiarazione modello Redditi 2022 deve essere presentata entro il 30 novembre. In vista della scadenza può essere utile riepilogare le novità in tema di detrazioni fiscali e di bonus edilizi che sono state introdotte dall’ultima legge di Bilancio e che affluiscono nel dichiarativo, ad esempio la nuova detrazione riconosciuta per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Senza dimenticare il bonus facciate, la detrazione per l’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e i benefici riconosciuti per gli interventi nei territori colpiti dal sisma. Come si compila il modello?
Infatti, tra le tante novità della legge di Bilancio n. 234/2021) vi sono quelle disposte dall’art. 1:
- al comma 28, lettera f), in cui si è fissato al 110% l'ammontare della detrazione fiscale ammissibile relativamente spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009;
- al comma 37, in cui si sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; nonché, per tali ultime spese ridotto l’importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
Il restyling del modello Redditi SC 2022 si è reso necessario per accogliere i nuovi prospetti o per collocare le novità menzionate nella versione aggiornata del quadro RS.
Il modello SC 2022 è stato rivisto, inoltre, per effetto del D.L. n. 157/2021 (poi trasfuso nella legge di Bilancio) che ha regolamentato il visto di conformità con riferimento agli interventi rientranti nel superbonus, con particolare riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021.
Nel frontespizio è stata inserita una nuova casella “Presenza del visto di conformità” da barrare in presenza del visto di conformità dei dati della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione della detrazione per gli interventi agevolati rientranti nel superbonus 110%.
È stata eliminata, invece, la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” presente nel modello SC 2021.
Bonus facciate
Il bonus facciate riconosciuto per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici è accolto nel prospetto del quadro RS, dai righi 150 a 153, nel medesimo riquadro in cui vanno dichiarati anche gli interventi effettuati sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche, per i quali compete una detrazione diversificata, a seconda della tipologia di lavoro, dal 75% sino al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, grazie al D.L. n. 34/2020.
Il bonus facciate, riconosciuto anche per gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna degli edifici, prevede il riconoscimento di una detrazione pari all'imposta lorda del 90% delle spese documentate (sostenute negli anni 2020 e 2021) effettivamente rimaste a carico del contribuente che possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati interventi.
Dal 2022, invece, per effetto della legge di Bilancio 2022, la detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici scende al 60% delle spese documentate.
L’agevolazione può essere usufruita da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. |
La detrazione spettante per il bonus facciate deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e nei nove periodi d’imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.
Il calcolo della detrazione spettante è effettuato nel quadro RS compilando i righi da RS150 a RS151 in cui vanno indicati:
in colonna 1, l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;
in colonna 2, il codice che identifica la tipologia di intervento, nel caso specifico 11;
in colonna 3, il codice fiscale:
- del condominio per gli interventi su parti comuni di edifici, barrando la casella di colonna 2 “Condominio” dei righi da RS153 a RS154, senza riportare i dati catastali identificativi dell’immobile che saranno, invece, indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi;
- della società per gli interventi realizzati da parte di un soggetto di cui all’art. 5 o all’art. 115 TUIR, riportando i dati catastali identificativi dell’immobile;
- dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati;
in colonna 4, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l’importo totale delle spese sostenute;
in colonna 5, l’importo della spesa sostenuta;
in colonna 6, l’ammontare della detrazione, pari alla spesa di colonna 5 moltiplicata per una delle aliquote previste;
in colonna 7, il numero della rata che la società o ente utilizza per l’anno indicato in colonna 1;
in colonna 8, l’importo della rata della detrazione spettante. Tale importo si ottiene dividendo l’ammontare della detrazione di colonna 6 per il numero di rate previste;
in colonna 9, il numero progressivo per identificare l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Lo stesso numero progressivo va indicato anche nella colonna 1 dei righi da RS153 a RS154, nei quali vanno riportati i dati catastali identificativi degli immobili
Esempio
La società effettua interventi per la tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata dell’edificio per un importo di spesa pari a 35.000 euro. Ecco come compilare il prospetto del quadro RS:
Gli importi da attribuire ai soci per la detrazione spettante in relazione al bonus facciate dovranno essere indicati nel quadro TN nella SEZIONE III, rigo TN11.
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
Per l’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW è riconosciuta una detrazione fiscale, ai sensi dell’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013.
La detrazione è stata incrementata e rivista nel tempo, i benefici cambiano a seconda del momento di sostenimento delle spese e in relazione agli altri interventi eseguiti sull’immobile. Da ultimo, la legge di Bilancio 2022 ha disposto che la detrazione spettante per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici sia del 110% quando gli interventi sono eseguiti congiuntamente a uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico. In tal caso, la detrazione dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in quattro quote annuali, in luogo delle cinque quote previste in precedenza. Restano, invece, confermati i limiti di spesa:
- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine;
- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine.
Tabella di riepilogo dell’agevolazione
Interventi | Detrazione | Spese documentate e rimaste a carico | Detrazione ripartita tra gli aventi diritto | Norma |
Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW | 50% | Dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 | In 10 quote annuali di pari importo e con massimo delle spese pari a 3.000 euro | art. 16-ter, D.L. n. 63/2013 |
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi previsti dall’art. 119, comma 1, D.L. n. 34/2020 | 110% | Dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022 | In 5 quote annuali di pari importo con un massimo delle spese pari a 3.000 euro | art. 119, comma 8, D.L. n. 34/2020 |
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico | 110% | La norma non indica più un termine specifico | In 4 quote di pari importo e con un massimo di spesa differente a seconda degli interventi | art. 1, comma 28, lettera d), legge n. 234/2021 |
Nel modello Redditi SC le spese per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici sono riporte nel quadro RS e, precisamente, nel rigo RS420, mentre se trattasi di spese sostenute dalla società trasparente di cui il dichiarante è socio si dovrà compilare il rigo RS421.
Nel primo caso, nel rigo RS420 si dovrà indicare:
in colonna 1, l’anno in cui sono sostenute le spese;
in colonna 2, il codice della tipologia che identifica la spesa e, dunque, la detrazione e il relativo limite di massima spesa;
in colonna 3, l’importo della spesa sostenuta, nei limiti massimi previsti;
in colonna 4, la detrazione spettante, pari al 50% (quando nella colonna 2 è indicato il codice 1), ovvero al 110% (quando nella colonna 2 è indicato il codice 2, 3, 4, 5), dell’importo di colonna 3;
in colonna 5, il numero della rata di cui si beneficia per il presente periodo d’imposta;
in colonna 6, l’importo della rata.
Nota bene Qualora la società dichiarante abbia aderito al regime del consolidato o della trasparenza, tale sezione non deve essere compilata. |
Nel rigo RS422, invece, va indicata la somma degli importi indicati nella colonna 6 del rigo RS420 e nella colonna 7 del rigo RS421 di tutti i moduli compilati, da riportare nel quadro RN e/o RQ.
Inoltre, si dovrà aver cura di compilare il quadro TN nella SEZIONE III, in cui vanno indicati gli importi da attribuire ai soci. Con riferimento alla detrazione per la ricarica dei veicoli elettrici occorre compilare il rigo TN11 e si dovrà indiare:
nella colonna 9, l’importo della spesa sostenuta per singolo intervento di cui a colonna 8;
nella colonna 10, l’anno in cui è stata sostenuta la spesa di cui a colonna 12;
nella colonna 11, il codice fiscale della società trasparente che ha sostenuto la spesa;
nella colonna 12, l’importo della spesa sostenuta per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (art. 16-ter, D.L. n. 63/2013);
nella colonna 13, il codice che in relazione al tipo di spesa sostenuta individua la misura della detrazione e il limite massimo.
Ai fini della compilazione:
- la singola tipologia di spesa deve intendersi riferita all’unità immobiliare oggetto dell’intervento (circolare n. 36/E/2007); in tal caso, qualora i righi non siano sufficienti, in riferimento alla singola unità immobiliare per il singolo intervento, dovrà essere utilizzato un ulteriore rigo;
- per le spese di cui all’art. 16-ter deve essere compilato un unico rigo, relativamente alla medesima percentuale di detrazione, a prescindere dal numero di interventi realizzati.
Barriere architettoniche
Il beneficio fiscale è stato previsto dalla legge di Bilancio 2022 che ha introdotto l’art. 119-ter al D.L. n. 34/2020 in base al quale è riconosciuta una detrazione dall’IRES lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Nel modello SC 2022 esordisce il prospetto che accoglie il calcolo della nuova detrazione, pari al 75% delle spese sostenute e calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. |
La detrazione è calcolata nel prospetto del quadro RS. I dati da indicare sono rispettivamente:
- nei righi RS521 e RS522 in cui deve essere indicato:
in colonna 1: il codice corrispondente all’ammontare complessivo su cui la cui detrazione è calcolata, secondo le soglie sopraddette.
in colonna 2, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l’importo totale della spesa sostenuta;
in colonna 3, l’importo della spesa sostenuta;
in colonna 4, la detrazione spettante applicando la percentuale del 75% agli importi rimasti a carico del contribuente indicati in colonna 3;
in colonna 5, l’importo della rata che si determina dividendo l’ammontare della detrazione spettante per il numero delle rate;
- nel rigo RS523: indicare la somma degli importi evidenziati nella colonna 5 dei righi precedenti.
Esempio
La società effettua interventi per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche in edificio già esistente composto di 5 unità immobiliari per un importo di spesa pro quota pari a 37.000 euro. Come compilare il prospetto del quadro RS?
Se la società dichiarante ha aderito al regime del consolidato o al regime della trasparenza ex art. 115 o 116 del TUIR tale sezione non deve essere compilata. |
Gli importi da attribuire ai soci dovranno essere indicati nel quadro TN nella SEZIONE III, rigo TN11 colonne da 14 a 16.
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