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Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo: le nuove norme dell’UE

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Le nuove norme dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) saranno estese all'intero settore delle cripto-attività, obbligando tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività a effettuare l'adeguata verifica della clientela. In particolare, limitando i pagamenti in contanti di importo elevato, l'UE renderà più difficile per i criminali il riciclaggio di denaro sporco. Per questo è stato stabilito un limite massimo di 10 000 EUR per i pagamenti in contanti. Gli Stati membri avranno la flessibilità di imporre un limite massimo inferiore, se lo desiderano.
Sul portale della Consiglio dell’Unione Europea è stato pubblicato un documento in tema di riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo.
Al fine di ampliare l'ambito di applicazione del quadro normativo in vigore e colmare eventuali lacune, il Consiglio ha concordato la sua posizione su un regolamento antiriciclaggio (AML) e su una nuova direttiva (AMLD6). Insieme alla proposta di rifusione del regolamento sui trasferimenti di fondi, sul quale è già stato raggiunto un accordo con il Parlamento, questi atti, una volta adottati, costituiranno il nuovo corpus normativo antiriciclaggio dell'UE.
Le nuove norme dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) saranno estese all'intero settore delle cripto-attività, obbligando tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività a effettuare l'adeguata verifica della clientela.
Ciò significa che essi dovranno verificare fatti e informazioni relativi ai loro clienti. Nella sua posizione, il Consiglio chiede ai prestatori di servizi per le cripto-attività di applicare misure di adeguata verifica della clientela quando eseguono operazioni per un importo pari o superiore a 1000 EUR e aggiunge misure intese a mitigare i rischi in relazione alle operazioni con portafogli auto-ospitati. Il Consiglio ha inoltre introdotto specifiche misure rafforzate di adeguata verifica per quanto riguarda i rapporti di corrispondenza transfrontalieri per i prestatori di servizi per le cripto-attività.
Anche gli intermediari finanziari terzi e le persone che commerciano metalli preziosi, pietre preziose e beni culturali saranno soggetti agli obblighi del regolamento, così come i gioiellieri, gli orologiai e gli orafi.
Limitando i pagamenti in contanti di importo elevato, l'UE renderà più difficile per i criminali il riciclaggio di denaro sporco. È stabilito un limite massimo di 10 000 EUR per i pagamenti in contanti. Gli Stati membri avranno la flessibilità di imporre un limite massimo inferiore, se lo desiderano.
I paesi terzi inseriti nelle liste del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI, l'ente di riferimento a livello internazionale in materia di norme antiriciclaggio) saranno inseriti anche in quelle dell'UE. Esisteranno pertanto due liste dell'UE, una "lista nera" e una "lista grigia", corrispondenti alle liste del GAFI
Nella sua posizione, il Consiglio ha deciso di rendere più trasparenti le norme sulla titolarità effettiva e di armonizzarle maggiormente. In particolare, il Consiglio chiarisce che la titolarità effettiva si basa su due componenti — la proprietà e il controllo — che devono essere analizzati per valutare in che modo viene esercitato il controllo su una persona giuridica e per identificare tutte le persone fisiche che sono titolari effettivi di tale persona giuridica. Sono precisate anche le norme correlate applicabili alle strutture di proprietà e controllo a più livelli.
A cura della Redazione

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