La previsione normativa in base alla quale il fornitore deve versare l’IVA per l’intero ammontare indicato in fattura, anche se non dovuto, ha l’obiettivo di evitare il rischio di danno erariale conseguente all’esercizio della detrazione da parte del cliente. Pertanto, tale previsione non si applica (e l’IVA erroneamente addebitata in fattura non deve essere corrisposta) se il cliente non può esercitare la detrazione essendo un “privato consumatore”. La sentenza 8 dicembre 2022, C-378/21 della Corte di Giustizia UE si pone in linea con le indicazioni giurisprudenziali che escludono l’imperatività della disposizione quando il cliente, pur nel diverso caso in cui sia un soggetto passivo IVA, abbia eliminato completamente e in tempo utile il rischio di perdita di gettito fiscale.
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