Il differenziale da liquidare al fine di integrare i corrispettivi percepiti per l'esecuzione delle prestazioni relative alla esecuzione dell'appalto, deve essere ordinariamente assoggettato ad imposta. Tali somme assumono natura di integrazione del corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'appalto e, come tali, risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con applicazione dell'aliquota già prevista per l'originario contratto di appalto. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 587 del 15 dicembre 2022.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 587 del 15 dicembre 2022 in tema di integrazione di corrispettivo.
Ai fini della corretta qualificazione del trattamento fiscale ai fini IVA, occorre verificare se le somme da corrispondere rappresentano il corrispettivo per una prestazione ricevuta ovvero una mera movimentazione finanziaria, esclusa dal campo di applicazione IVA.
Nel caso in cui le Parti abbiano quantificato un differenziale da liquidare per il riequilibrio economico delle prestazioni rese in esecuzione della gara di appalto, il differenziale da liquidare al fine di integrare i corrispettivi per l’esecuzione delle prestazioni relative alla esecuzione dell’appalto, deve essere ordinariamente assoggettato ad imposta.
Tali somme, pertanto, assumono natura di integrazione del corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’appalto e, come tali, risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, con applicazione dell’aliquota già prevista per l’originario contratto di appalto
A cura della Redazione
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