Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Gasdotti della Rete Nazionale: il trattamento IVA della ripartizione dei ricavi

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Nell’ambito dei gasdotti , il trasferimento degli importi dovuti a titolo di "ripartizione" dei ricavi da "Rete Nazionale", fatturati e riscossi presso i punti di consegna delle "Reti Regionali", trasferiti mensilmente all'impresa di maggior trasporto e successivamente ripartiti tra i titolari di porzione della "Rete Nazionale", è imponibile ai fini IVA, in ragione dell'esistenza di un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo conseguito. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 590 del 15 dicembre 2022.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 590 del 15 dicembre 2022 riguardante il trattamento degli accrediti/addebiti relativi ai corrispettivi spettanti per l'utilizzo delle tratte di gasdotti della "Rete Nazionale".
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la deliberazione n. 114/2019/R/GAS (RTTG), ha definito i criteri di determinazione delle tariffe per il servizio di trasporto e misura per il c.d. quinto periodo di regolazione (1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2023) e ha previsto dei meccanismi perequativi finalizzati ad assicurare a ciascuna impresa di trasporto interconnessa alla rete (c.d. Interconnessi) un gettito coerente con l'effettiva consistenza delle infrastrutture gestite (la c.d. "perequazione").
Nell'ambito del suddetto meccanismo è stato attribuito ad una società, in qualità di impresa di maggior trasporto, il compito di gestire in modo accentrato l'erogazione ovvero l'incasso delle somme destinate ad assicurare la corretta perequazione dei ricavi tariffari.
Esistono due tipologie di trasportatori che gestiscono reti interconnesse:
-le imprese di trasporto nazionale che gestiscono tratti di "Rete Nazionale" di trasporto interconnesse con la rete dell'impresa di maggiore trasporto ("Interconnesso Nazionale");
- le imprese di trasporto regionale che gestiscono "Reti Regionali" di trasporto interconnesse con la rete dell'impresa di maggiore trasporto ("Interconnesso Regionale").
Con riguardo al sistema di perequazione dei ricavi da "Rete Regionale", il meccanismo di perequazione in questo caso è, infatti, finalizzato a garantire a ciascuna impresa di trasporto un gettito commisurato all'ammontare dei propri ricavi riconosciuti ed è gestito direttamente dalla Cassa che provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa di trasporto dei saldi derivanti dall'applicazione dei meccanismi di perequazione.
In tale contesto, le somme intermediate risultano erogate e riscosse nell'ambito di un sistema di natura "perequativa" gestito dalla Cassa; nell'ambito del quale la Società assume un ruolo "passante"; in assenza di un rapporto di natura sinallagmatico con gli interconnessi.
A diverse conclusioni si deve, invece, giungere con riguardo al sistema di perequazione dei ricavi da "Rete Nazionale" che è invece finalizzato a " trasferire la quota-parte dei ricavi di pertinenza della rete nazionale dalle imprese di trasporto che riscuotono il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo CPu alle imprese che svolgono l'attività di trasporto su rete nazionale di gasdotti ", attraverso appositi accordi che hanno lo scopo di assicurare all'Interconnesso Nazionale "l'effettiva quota di ricavi a contropartita del servizio di trasporto erogato sulla propria porzione di rete nazionale.
In tale contesto, il trasferimento degli importi dovuti a titolo di "ripartizione" dei ricavi da "Rete Nazionale", fatturati e riscossi presso i punti di consegna delle "Reti Regionali", trasferiti mensilmente all'impresa di maggior trasporto e successivamente ripartiti tra i titolari di porzione della "Rete Nazionale", è imponibile ai fini IVA, in ragione dell'esistenza di un nesso diretto tra il "servizio prestato e il corrispettivo conseguito".
A cura della Redazione

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