Con Sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte Costituzionale si è espressa in materia di riduzione del costo totale del credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento. In particolare ha dichiarato che il diritto alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto. Per effetto della Sentenza, i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi i antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 106/2021.
In caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto. E’ quanto ha dichiarato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 alla luce della Sentenza Lexitor.
In sostanza con la sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 11-octies, comma 2, del Dl n. 73/2021 (Decreto sostegni bis – convertito con legge n. 106/2021), nella parte in cui veniva limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata.
La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore del Dl 13 agosto 2010, n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE, ma prima dell’entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto la normativa europea ed, in particolare, dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia europea con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
Con tale Sentenza Lexitor, la Corte di giustizia europea ha chiarito che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata.
Alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale, i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi i antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 106/2021.
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