Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Regolarizzazione della fattura: come recuperarel'IVA

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Per quanto concerne le modalità di recupero dell’IVA versata in sede di regolarizzazione, il contribuente può procedere all'emissione di una nota di variazione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui si intende realizzato il presupposto, da intendersi nel momento cui si considera avverato. Laddove, invece, l'emissione della nota di variazione in diminuzione non sia più consentita, perché la prova dell'avvenuta esportazione è stata acquisita oltre il termine entro cui la stessa poteva essere emessa, non configurandosi una ''colpevole'' inerzia, resta la possibilità di azionare la richiesta di rimborso. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 32 del 13 gennaio 2023.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 32 del 13 gennaio 2023, in tema di servizi di recupero dell'IVA versata a seguito di regolarizzazione della fattura.
Quanto alle esportazioni ''indirette'', la Corte di Giustizia della UE con sentenza emessa in data 19 dicembre 2013 nel procedimento C­563/12 ha chiarito che ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente, o per conto del medesimo, fuori dall'Unione.
Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva, ai sensi del quale si considera «cessione di beni» il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. Da tali disposizioni e, segnatamente, dal termine «spediti», contenuto nell'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), deriva che l'esportazione di un bene si perfeziona e l'esenzione della cessione all'esportazione diviene applicabile quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all'acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell'Unione e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dell'Unione.
La pronuncia in parola, dunque, impone agli Stati membri di assicurare il rimborso dell'IVA assolta, nell'ipotesi in cui venga fornita la prova dell'''avvenuta esportazione'', ancorché ''tardiva'', pur riconoscendo alla normativa interna la possibilità introdurre condizioni ragionevoli finalizzate a prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.
La risoluzione n. 98/E del 2014 ­ nel recepire le indicazioni fornite dalla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia della UE ­ ha chiarito che si ritiene che il regime di non imponibilità, proprio delle esportazioni, si applichi sia quando il bene sia stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per eseguire la regolarizzazione, sia quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni previsto dal citato articolo 8, primo comma, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972, purché, ovviamente, sia acquisita la prova dell'avvenuta esportazione.
Conseguentemente, al fine di assicurare il recupero dell'IVA versata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, il documento di prassi in parola individua due modalità alternative, precisando che il contribuente potrà procedere all'emissione di una nota di variazione ex articolo 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l'esportazione.
In alternativa, il contribuente potrà sempre azionare la richiesta di rimborso.
Le indicazioni fornite con la risoluzione n. 98/E del 2014 devono essere attualizzate alla luce dei successivi interventi normativi e dei relativi chiarimenti.
Per quanto concerne le modalità di recupero dell'imposta versata in sede di regolarizzazione, si ritiene che il contribuente possa procedere all'emissione di una nota di variazione, in base all'articolo 26, secondo comma, del decreto IVA, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui si intende realizzato il presupposto, da intendersi nel momento cui si considera avverato:
-sia il presupposto ''sostanziale'' ­ avvenuta esportazione che, tuttavia, a tal fine, retroagisce temporalmente alla data della cessione del bene, sempreché sia stata acquisita la prova che l'esportazione è effettivamente avvenuta;
-sia quello ''formale'' ­ emissione della nota di debito IVA per regolarizzare la fattura non imponibile, cui fa seguito il versamento dell'imposta da recuperare.
Per l'effetto, il dies a quo per l'emissione della nota di variazione decorrerà dalla data di emissione della nota di debito.
Laddove, invece, l'emissione della nota di variazione in diminuzione non sia più consentita, perché la prova dell'avvenuta esportazione è stata acquisita oltre il termine entro cui la stessa poteva essere emessa, non configurandosi una ''colpevole'' inerzia, resta la possibilità di azionare la richiesta di rimborso.
Non è invece possibile procedere alla diretta annotazione in rettifica sui registi IVA, come previsto dall'articolo 26, comma 8, del decreto IVA, in luogo dell'emissione della nota di variazione in diminuzione, poiché la procedura è ''incompatibile'' con la necessità di ''tracciare'' con un documento, ai fini del successivo controllo, la variazione.
A cura della Redazione

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