In virtù della sussistenza del vincolo finanziario, da cui deriva presuntivamente anche la sussistenza del vincolo economico ed organizzativo, la società controllata rientra nel perimetro del Gruppo IVA, pur essendo la controllante esclusa dal perimetro del Gruppo, dimostrata nei suoi confronti l'insussistenza del vincolo organizzativo. Lo stesso vale anche in caso di insussistenza di vincolo economico. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 3 del 17 gennaio 2023, con cui ha fornito delucidazioni sui requisiti soggettivi per la partecipazione al Gruppo.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 3 del 17 gennaio 2023 in tema di requisiti soggettivi per la partecipazione al Gruppo IVA.
Il vincolo economico
Ai fini della delineazione del perimetro soggettivo del Gruppo IVA, ai sensi dell'articolo 70bis del d.P.R. n. 633 del 1972, la circostanza che le Holding conformemente al ruolo che rivestono collocandosi ai vertici del Gruppo non svolgano funzioni ''attive'' ed ''operative'' nei settori di business delle altre società del Gruppo non è di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza del vincolo economico, ai sensi dell'articolo 70ter, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972
Rapporto controllante/controllata,
La provata insussistenza del vincolo organizzativo, ex art. 70ter, comma 3,del d.P.R. n. 633 del 1972, nei confronti della controllante (e quindi la mancata partecipazione della stessa al costituendo Gruppo Iva) non fa venire meno, ai fini della valutazione del perimetro complessivo del costituendo Gruppo, il vincolo finanziario ai sensi dell'art. 70ter, comma 1, nei confronti della controllata della medesima; la società controllata, quindi, in virtù della presunzione introdotta dal legislatore, partecipa al Gruppo IVA, fermo restando che la sussistenza di ciascuno dei tre vincoli (quindi anche di quelli economico ed organizzativo) è requisito sostanziale per la partecipazione della stessa al Gruppo IVA.
In particolare, in virtù della sussistenza del vincolo finanziario, ai sensi dell'art. 70ter, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633/1972 (da cui deriva presuntivamente anche la sussistenza del vincolo economico ed organizzativo), la società controllata rientra nel perimetro del Gruppo IVA, pur essendo la controllante esclusa dal perimetro del Gruppo, dimostrata nei suoi confronti l'insussistenza del vincolo organizzativo (lo stesso vale anche in caso di insussistenza di vincolo economico).
A cura della Redazione
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