Per gli oneri pluriennali assumono piena rilevanza sul piano fiscale le scelte operate in sede di bilancio. Pertanto, assumeranno piena rilevanza sul piano fiscale le quote di ammortamento delle spese che scenderanno a conto economico nel corso degli anni. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 63 del 18 gennaio 2023. La rettifica di valore non dedotta e transitata a conto economico potrà essere recuperata, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP, nel corso degli anni successivi attraverso variazioni in diminuzione, applicando le modalità di deduzione civilistica a un valore fiscale più alto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento civilistico.
Con la risposta a interpello n. 63 del 18 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di deducibilità fiscale dell'importo imputato a conto economico a rettifica del valore delle immobilizzazioni immateriali in corso e acconti relativo a campagne di informazione e comunicazione.
Sul piano fiscale trova applicazione l'art. 108, comma 1, TUIR, in base al quale le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
Tale disposizione stabilisce il principio secondo cui per gli oneri pluriennali assumono piena rilevanza sul piano fiscale le scelte operate in sede di bilancio.
Pertanto, assumeranno piena rilevanza sul piano fiscale le quote di ammortamento delle spese in esame che scenderanno a conto economico nel corso degli anni.
Per queste ragioni, la rettifica di valore effettuata nell'esercizio 2020 non può trovare riconoscimento ai sensi dell'art. 108 TUIR in quanto trattasi di un fenomeno valutativo che, come tale, è irrilevante fiscalmente. Ciò in quanto per quota imputabile a ciascun esercizio deve intendersi l'importo calcolato in funzione della vita utile ordinariamente attribuita in sede di redazione del bilancio.
La rettifica di valore non dedotta e transitata a conto economico potrà essere recuperata, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP, nel corso degli anni successivi attraverso variazioni in diminuzione, applicando le modalità di deduzione civilistica ad un valore fiscale più alto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento civilistico.
A cura della Redazione
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