Per il settore del lavoro domestico, la Commissione nazionale presso il Ministero del lavoro, con il verbale del 16 gennaio 2023, ha aggiornato i minimi tabellari retributivi, il valore delle indennità di vitto e alloggio e delle indennità variabili. Le Parti si sono accordate sull’applicazione dell’art. 38 del CCNL, che prevede un incremento pari all’80% della variazione ISTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai, per quanto concerne i minimi retributivi e pari al 100% per i valori convenzionali di vitto e alloggio. Tali modifiche decorrono dal 1° gennaio 2023.
Col verbale 16 gennaio 2023, la Commissione nazionale presso il Ministero del lavoro ha determinato i minimi retributivi del lavoro domestico a decorrere dal 1° gennaio 2023. Le Parti si sono accordate sull’applicazione dell’art. 38 del CCNL, che prevede un incremento pari all’80% della variazione ISTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai, per quanto concerne i minimi retributivi e pari al 100% per i valori convenzionali di vitto e alloggio, a far data dal 1° gennaio 2023.
Minimi tabellari
Gli importi a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono i seguenti:
Conviventi
Livelli
Importi mensili
Indennità di funzione
DS
1.384,46
194,98
D
1.318,54
194,98
CS
1.120,76
---
C
1.054,85
---
BS
988,90
---
B
922,98
---
AS
857,06
---
A
725,19
---
Tempo parziale C
764,74
---
Tempo parziale BS
692,25
---
Tempo parziale B
659,27
---
Assistenza notturna DS
1.592,17
---
Assistenza notturna CS
1.288,87
---
Assistenza notturna BS
1.137,23
---
Presenza notturna
761,45
---
Non conviventi
Livelli
Importi orari
DS
9,36
D
8,98
CS
7,79
C
7,38
BS
6,99
B
6,58
AS
6,21
A
5,27
Assistenza a persone non autosufficienti in sostituzione dei titolari
Livelli
Importi orari
DS
10,09
CS
8,36
Indennità vitto e alloggio
Dal 1° gennaio 2023 l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è stabilita in € 6,47 giornalieri (€ 2,26 per ciascun pasto; € 1,95 per l'alloggio).
Indennità variabili
Fino al compimento del 6° anno del bambino, alla babysitter inquadrata nel liv. BS spetta un'indennità di € 130,05 mensili (€ 0,79 orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi. Il valore mensile nel caso di convivenza ad orario ridotto è di € 91,12.
All'addetto all'assistenza di più di una persona non autosufficiente inquadrato nei livv. CS o DS spetta un'indennità di € 112,34 mensili (€ 0,66 orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi.
Ai lavoratori in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma UNI 11766/2019 spetta - trascorsi 12 mesi dalla decorrenza del CCNL 8 settembre 2020 e fino alla scadenza della norma tecnica - un'indennità di € 8,99 mensili per il liv. B e di € 11,24 mensili per i livv. BS e CS, assorbibile da eventuali trattamenti retributivi individuali migliorativi. Per i lavoratori conviventi di liv. DS l'indennità è assorbita dall'indennità di funzione.
Decorrenza
I nuovi trattamenti economici decorrono dal 1° gennaio 2023.
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