Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Agevolazione prima casa anche in sede di presentazione della dichiarazione di successione

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Il contribuente può richiedere l'agevolazione prima casa in relazione a uno solo degli immobili caduti in successione, da individuare nella relativa dichiarazione, anche se lo stesso risulti formalmente costituito da due particelle catastali (con distinta titolarità), a condizione che le stesse risultino “unite di fatto” ai fini fiscali, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 155 del 24 gennai0 2023, con cui ha fornito chiarimenti sull’agevolazione prima casa.
Con la risposta a interpello n. 155 del 24 gennaio 2023 in tema di agevolazione prima casa l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 69, comma 3, legge n. 342/2000 dispone che le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando - in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi - sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dal D.P.R. n. 131/1986.
Si tratta, in particolare, dei requisiti previsti dall'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 ­ che prevede l'agevolazione per le case di abitazione diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 ­ e dalla relativa Nota II­bis, secondo cui:
- l'immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;
- l'acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile;
- l'acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.
Il successivo comma 4 dell’art. 69 dispone che le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione.
Ai fini della richiesta dell'agevolazione nella dichiarazione di successione, è quindi necessaria la sussistenza di tali requisiti.
Il contribuente potrà richiedere l'agevolazione prima casa in relazione a uno solo degli immobili caduti in successione, da individuare nella relativa dichiarazione, anche se lo stesso risulti formalmente costituito da due particelle catastali (con distinta titolarità), a condizione che le stesse risultino “unite di fatto” ai fini fiscali, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale.
A cura della Redazione

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