Se il contribuente ha attivo al 1° gennaio 2023 un piano rateale per un avviso bonario, l’adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge di Bilancio comporterà una rideterminazione delle sanzioni nella misura del 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali corrisposti al 31 dicembre 2022. Nella determinazione dell’ammontare già versato al 31 dicembre 2022 sarà inclusa anche l’eventuale rata scaduta ma versata successivamente. È una delle indicazioni rese dall’Agenzia delle Entrate in merito alla definizione agevolata degli avvisi bonari.
La definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni (avvisi bonari), relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste ai contribuenti in seguito alle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, permette di applicare il solo 3% delle sanzioni, rispetto all’ordinario 10%, sulle imposte non versate o versate tardivamente.
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Rientrano in tale misura, gli avvisi bonari:
- per i quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto, al 1° gennaio 2023;
- già recapitati, per i quali, sempre al 1° gennaio 2023, non sia ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 in caso di avviso telematico), per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
- recapitati dopo il 1° gennaio 2023.
Così il contribuente potrà decidere di aderire alla definizione, pagando interamente le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive. Mentre le sanzioni, come anticipato, verranno corrisposte nella misura ridotta del 3% invece di quella ordinaria del 10%.
Somme che dovranno essere corrisposte, con sanzioni ridotte al 3%, o in un’unica soluzione entro 30 giorni (90 in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o definitiva contenente la rideterminazione degli esiti. Invece, in caso di scelta del pagamento rateale, la prima rata, si ricorda, dovrà essere versata entro sempre il solito termine di 30 giorni (90 in caso di avviso telematico) e le rate diverse dalla prima saranno corrisposte entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, integrate con i relativi interessi di rateazione.
Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023
Con la
circolare n. 1/E/2023, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta anche in tema di
rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.
Nel dettaglio, la legge di Bilancio 2023 consente di definire in via agevolata, con il pagamento delle sanzioni al 3%, anche i casi in cui il contribuente abbia ricevuto delle comunicazioni di irregolarità, indipendentemente dal periodo d’imposta e per le quali, al 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale (ai sensi dell’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997).
In buona sostanza, se un contribuente ha attivo un piano rateale per un avviso bonario, indipendentemente dall’anno d’imposta a cui si riferisce, potrà “passare”, per le rate successive al 1° gennaio 2023, all’agevolazione delle sanzioni al 3%. Quindi, fermo restando quanto già pagato, si andrà ad applicare la sanzione al 3% sul residuo dovuto.
In che cosa consiste l’agevolazione?
Attenzione: nella circolare l’Agenzia precisa che l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta, non versata o versata in ritardo, che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Quindi per la determinazione dell’importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023, si dovrà sottrarre anche agli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022, ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva).
Così la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate oppure versate tardivamente.
Cosa accade?
La rideterminazione delle somme in seguito alla definizione agevolata proseguirà secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997. È condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria che il pagamento rateale prosegua secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione ovvero, se di importo originario superiore a 5.000 euro, beneficiando dell’estensione a 20 rate.
Si aggiunge poi che il mancato pagamento, anche parziale, delle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, comporterà l’inefficacia della definizione agevolata, con applicazione delle ordinarie disposizioni in materia sanzionatoria e di riscossione.
Gli esempi riportati dall’Agenzia delle Entrate
Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha riportato alcuni esempi.
Si prenda il caso di una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi 2018 (periodo d’imposta 2017), elaborata e consegnata il 1° aprile 2022.
Gli importi che l’Ufficio ha comunicato al contribuente sono i seguenti:
Esito di omesso versamento |
Imposta non versata | 4.000 |
Sanzione (10%) | 400 |
Interessi | 280 |
Esito di tardivo versamento |
Sanzione (10%) | 240 |
Interessi | 80 |
Totale | 5.000 |
L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo delle sanzioni calcolate al 10%, risulta pari a 5.000 euro.
Se il contribuente ha optato per il pagamento in 8 rate trimestrali, ciascuna di pari importo, il piano sarà il seguente:
N. rata | Scadenza | Importo rata (codice tributo 9001) | Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002) |
1 | 02/05/2022 | 625 | - |
2 | 31/08/2022 | 625 | 5,51 |
3 | 30/11/2022 | 625 | 10,97 |
4 | 28/02/2023 | 625 | 16,36 |
5 | 31/05/2023 | 625 | 21,87 |
6 | 31/08/2023 | 625 | 27,39 |
7 | 30/11/2023 | 625 | 32,84 |
8 | 29/02/2024 | 625 | 38,30 |
Quindi alla data del 31 dicembre 2022, il contribuente ha pagato le prime 3 rate per un importo complessivo pari a 1875 euro (somma dei versamenti eseguiti con codice tributo 9001, senza considerare gli interessi di rateazione versati con codice tributo 9002).
Per determinare il debito residuo al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare poi le sanzioni nella misura del 3%, occorrerà preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022, in proporzione delle singole voci di dettaglio degli esiti comunicati, come di seguito:
Dettaglio esiti | Importo richiesto con la comunicazione | % | Importo versato |
Imposta da versare | 4.000 | 60 | 1.500 |
Sanzione | 400 | 8 | 150 |
Interessi | 280 | 5,60 | 105 |
Sanzione | 240 | 4,80 | 90 |
Interessi | 80 | 1,60 | 30 |
Totale | 5.000 | 100 | 1.875 |
Per differenza tra l’importo richiesto con la comunicazione e l’importo versato entro il 31 dicembre 2022 si ottiene l’importo residuo, rispetto al quale devono essere rideterminate le sanzioni nella misura del 3%, ossia:
Dettaglio esiti | Importo richiesto (con sanzioni al 10%) | Importo versato | Importo residuo (con sanzioni al 10%) | Importo residuo (con sanzioni ricalcolate al 3%) |
Imposta da versare | 4.000 | 1.500 | 2.500 | 2.500 |
Sanzione | 400 | 150 | 250 | 75 |
Interessi | 280 | 105 | 175 | 175 |
Sanzione | 240 | 90 | 150 | 45 |
Interessi | 80 | 30 | 50 | 50 |
Totale | 5.000 | 1.875 | 3.125 | 2.845 |
Il debito residuo, con sanzioni ricalcolate al 3%, pari quindi a 2.845 euro, potrà essere ripartito nel restante numero di rate (5) previsto dall’originario piano di rateazione, mantenendo le relative scadenze.
Gli interessi di rateazione verranno rideterminati, rispetto al nuovo importo delle rate, ossia:
N. rata | Scadenza | Importo rata (codice tributo 9001) | Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002) |
1 | 02/05/2022 | 625 | - |
2 | 31/08/2022 | 625 | 5,51 |
3 | 30/11/2022 | 625 | 10,97 |
Totale già versato | 1.875 | |
4 | 28/02/2023 | 569 | 14,90 |
5 | 31/05/2023 | 569 | 19,91 |
6 | 31/08/2023 | 569 | 24,93 |
7 | 30/11/2023 | 569 | 29,90 |
8 | 29/02/2024 | 569 | 34,86 |
Totale da versare | 2.845 | |
Totale complessivo | 4.720 | |
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Un aspetto di particolare rilievo riguarda proprio la determinazione dell’imposta residua al 1° gennaio 2023 su cui ricalcolare le sanzioni al 3%.
Anzitutto dovranno essere imputati i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022, in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative ad imposta, sanzioni ed interessi.
L’Agenzia ha precisato che, nella determinazione dell’ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, dovrà essere incluso anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro fine 2022, ma versata successivamente, ossia entro la data di scadenza della rata successiva. Qui l’esempio può essere riferito a una rata scaduta il 31 ottobre 2022, ma versata entro il 31 gennaio 2023.
Attenzione Dovrà essere il contribuente ad attivarsi: l’Amministrazione non comunicherà alcun “riaggiornamento” del piano rateale degli avvisi bonari. |
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