Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Redditi dei lavoratori frontalieri: efficacia temporale dell'Accordo Covid tra Italia e Svizzera

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In merito alla tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri, una volta cessata l'efficacia delle disposizioni dettate dall'emergenza Covid, contenute nell'Accordo amichevole tra Italia e Svizzera del 19 giugno 2020, non risulterà applicabile a chi svolge sino al 25 per cento delle giornate lavorative di un anno solare in smart working dalla propria abitazione situata in Italia quanto stabilito nella Convenzione Italia ­ Svizzera per evitare le doppie imposizioni. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 171 del 26 gennaio 2023.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 171 del 26 gennaio 2023 in tema di tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri ed efficacia temporale dell'Accordo Covid tra Italia e Svizzera.
Devono essere riconosciuti quali lavoratori frontalieri esclusivamente quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa. Da ciò consegue che una delle condizioni necessarie, secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate, al fine di essere considerato un lavoratore frontaliero, è costituita dalla circostanza che il lavoratore si rechi ''quotidianamente'' in Svizzera per svolgere la propria attività, ossia che il dipendente si rechi nella Confederazione Elvetica in tutti i giorni lavorativi.
Si rileva, pertanto, che, una volta cessata l'efficacia delle disposizioni dettate, in via eccezionale e provvisoria, unicamente dall'emergenza Covid, contenute nell'Accordo amichevole del 19 giugno 2020, non risulterà applicabile alla fattispecie di chi svolge sino al 25 per cento delle giornate lavorative di un anno solare in smart working dalla propria abitazione situata in Italia quanto stabilito nell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione Italia ­ Svizzera per evitare le doppie imposizioni e nell'articolo 1 dell'Accordo del 3 ottobre 1974.
Da quanto sopra rappresentato, consegue che il reddito che sarà percepito dal Contribuente, residente in Italia, a fronte della propria attività di lavoro dipendente, svolta per i tre quarti dei giorni lavorativi di un anno solare in Svizzera e per un quarto nel nostro Paese, rientrerà nell'ambito applicativo dell'articolo 15, paragrafo 1, della citata Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, con conseguente tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del Contribuente a meno che tale attività non sia svolta nell'altro Stato contraente il medesimo Trattato internazionale; ipotesi in cui tale reddito dovrà essere assoggettato ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.
A cura della Redazione

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