La Fondazione Accademia di Ragioneria ha pubblicato la Nota Operativa n. 3/2023 avente ad oggetto: “Ruolo, funzioni e responsabilità dell’organo di amministrazione e controllo nella prevenzione della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. L’imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa che gestisce anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale attivandosi, senza indugio, all’adozione e all’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
La Fondazione Accademia di Ragioneria ha pubblicato la Nota Operativa n. 3/2023 avente ad oggetto: “Ruolo, funzioni e responsabilità dell’organo di amministrazione e controllo nella prevenzione della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
La Fondazione evidenzia che per raggiungere l’obiettivo di far continuare le aziende ad operare sul mercato, il principale strumento in grado di fornire un supporto necessario al processo decisionale dell’amministrazione aziendale è la pianificazione e il controllo di gestione.
Al riguardo, l’imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa che gestisce anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale attivandosi, senza indugio, all’adozione e all’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
L'assetto amministrativo e contabile, può essere ritenuto adeguato se permette la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione, la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.
Nella Nota operativa la Fondazione rileva che un ruolo importante di controllo, oltre al Collegio sindacale, lo svolge anche il Revisore legale.
Difatti, il principio di revisione ISA Italia 570 stabilisce che il Revisore deve valutare la sussistenza del requisito della “continuità aziendale” usato dalla direzione nella propria attività di pianificazione. Lo stesso principio stabilisce che qualora la propensione sia inferiori a 12 mesi, il Revisore deve estendere la sua valutazione almeno ai prossimi 12 mesi.
Il principio di revisione n. 570
La Fondazione Accademia di Ragioneria dedica un paragrafo della Nota Operativa agli indicatori previsti dal principio di revisione n. 570 in quanto forniscono un panorama di quelle circostanze che, al verificarsi delle quali, il Collegio sindacale dovrà allarmarsi e richiedere alla Direzione dell’impresa tutte quelle informazioni utili per giudicare se vi sia o meno un rischio considerevole per la continuità aziendale.
Il suddetto principio di revisione mette in evidenza che possono esistere correttivi atti a superare la crisi d’impresa e, testualmente, indica che: “la rilevanza di tali eventi o circostanze può spesso essere attenuata da altri fattori.
Ad esempio, il fatto che un'impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari può essere compensato da un piano della direzione volto al mantenimento di adeguati cash flow con strumenti alternativi, quali la cessione di attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l'aumento di capitale.
Analogamente, la perdita di un'importante fornitore può essere mitigata dalla disponibilità di un'adeguata fonte alternativa di rifornimento”.
Gli indicatori utili per prevenire la crisi sono i seguenti:
a) Indicatori finanziari:
- situazioni di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa o prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- bilanci storici o prospetto o prospettici che mostrano cash flow negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistente perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione a “credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti.
b) Indicatori gestionali:
- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale il flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.
c) Altri indicatori:
- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- contenziosi legali e fiscali che in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;
- modifiche legislative o politiche e governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa.
La norma di comportamento 11.2 prevede che gli amministratori, qualora constatino una situazione di crisi, devono convocare immediatamente l'assemblea dei soci per illustrare la situazione e, a seguito di un approfondito esame della stessa, decidere gli interventi da attuare al fine di salvaguardare nel modo più opportuno il patrimonio sociale.
Nel caso di inerzia degli organi endo-societari preposti, oppure di interventi non appropriati, ai sensi dell’articolo 2406 c.c., dovrà intervenire il Collegio sindacale.
Il Collegio sindacale ha l’obbligo di esaminare il tipo di crisi di cui è affetta l’impresa e le cause che l’hanno originata. Qualora dalle ispezioni e dai controlli dovesse emergere una situazione di difficoltà finanziaria o un andamento gestionale con risultati economici tali da pregiudicare la continuità aziendale, il Collegio sindacale dovrà subito attivarsi per eseguire un'analisi più approfondita e dovrà, quindi, sollecitare l'organo amministrativo affinché adotti gli opportuni provvedimenti atti a porre rimedio alla situazione di crisi.
Se le misure adottate dagli amministratori dovessero risultare inadeguate o, addirittura, cosa ancor più grave, in caso di loro inerzia, l'organo di controllo può convocare l’assemblea dei soci.
Nei casi in cui il ricorso all'assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, l'organo di controllo può proporre la denuncia al Tribunale, ex articolo 2409 del Codice civile (ad eccezione delle S.r.l.), qualora:
- vi sia la sussistenza di fondati sospetti circa la commissione di gravi irregolarità da parte degli amministratori. È carente del requisito di gravi irregolarità, un’irregolarità meramente formale, quale ad esempio l’irregolare formazione del Consiglio di Amministrazione;
- l’esistenza di gravi irregolarità di gestione che possano recare danno alla società, legittima l'organo di controllo a ricorrere alla procedura ex articolo 2409 c.c. anche senza il preventivo esperimento delle azioni di cui agli articoli 2403-bis e 2406 del Codice civile;
- esiste un danno potenziale di valore significativo;
- sia stato rilevato il perdurare delle irregolarità;
- venga continuata l'attività sociale con gravi rischi legati all'aggravamento del dissesto nonostante il conclamato stato di insolvenza.
Legittimato alla denuncia al Tribunale è l'organo di controllo nel suo insieme; presupposto della denuncia è una specifica delibera dell'organo del controllo stesso.
A cura della Redazione
Copyright © - Riproduzione riservata
Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a
IPSOA Quotidiano Premium
1 anno
€ 118,90
(€ 9,90 al mese)
Primi 3 mesi
€ 19,90
poi € 35,90 ogni 3 mesi