Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Definizione agevolata anche parziale dei giudizi tributari davanti alla Cassazione in caso di ricorso cumulativo

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È ammissibile la definizione agevolata parziale delle controversie introdotte con ricorso cumulativo oppure oggetto di riunione da parte del giudice; in tal caso la definizione comporta l'estinzione solo “parziale” del giudizio, che prosegue per la parte non oggetto di definizione. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 210 del 9 febbraio 2023, con cui ha specificato, richiamando alcuni documenti di prassi, che è irrilevante l'eventuale riunione di più giudizi, posto che di regola in questo caso va presentata una distinta domanda per ciascun atto impugnato.
Con la risposta a interpello n. 210 del 9 febbraio 2023 l’Agenzia è intervenuta in tema di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione e riunione di più giudizi.
L'art. 5, legge n. 130/2022 (riforma della giustizia tributaria) disciplina la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data del 16 settembre 2022: le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 62, D.Lgs. n. 546/1992, per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge n. 289/2002, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 della disposizione, con decreto assunto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., previo pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia.
Per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Nell'ipotesi, quindi, di controversia “autonoma” di valore non superiore a 50.000 euro, pendente innanzi alla Corte di Cassazione alla data del 16 settembre 2022, ne è ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un importo pari al 20% del predetto valore, solo in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate, totale o parziale, in uno dei precedenti gradi di merito.
Con riferimento al concetto di “controversia autonoma”, l’Agenzia delle Entrate ha già chiarito con provvedimento attuativo del 16 settembre 2022, che la soccombenza va valutata in relazione al singolo atto impugnato. In caso di totale soccombenza del contribuente in entrambi i gradi di giudizio non è prevista la possibilità di definizione.
Restano valide le indicazioni fornite dalla circolare 1° aprile 2019, n. 6/E a commento della definizione agevolata delle controversie tributarie, contemplata dall'art. 6, D.L. n. 119/2018. Il documento di prassi (nel fornire indicazioni con riferimento al comma 8 dell’art. 6 citato, di contenuto analogo al comma 8 dell'art. 5, legge n. 130/2022) ha chiarito che qualora con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio siano stati impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una distinta domanda per ciascun atto; ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.
È, inoltre, irrilevante l'eventuale riunione di più giudizi, posto che di regola in questo caso va presentata una distinta domanda per ciascun atto impugnato.
Ciò comporta fra l'altro che è ammissibile la definizione parziale delle controversie introdotte con ricorso cumulativo oppure oggetto di riunione da parte del giudice; in tal caso la definizione comporta l'estinzione solo “parziale” del giudizio, che prosegue per la parte non oggetto di definizione.
A cura della Redazione

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