Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

IVA indetraibile anche per la determinazione di ecobonus e bonus facciate

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È possibile conteggiare l'IVA indetraibile ai fini della determinazione sia dell'ecobonus e del bonus facciate, sia del relativo credito d'imposta da cedere a terzi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 212 del 13 febbraio 2023. L'IVA oggettivamente indetraibile per espressa previsione di legge, nonché quella indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, costituisce una componente di costo dei beni/servizi ammessi a beneficiare del superbonus, in quanto direttamente riconducibili alle singole operazioni di acquisto per le quali non è previsto il diritto di detrazione ai fini IVA.
Con la risposta a interpello n. 212 del 13 febbraio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha esaminato la possibilità di conteggiare l'IVA indetraibile ai fini della determinazione sia dell'ecobonus e del bonus facciate sia del relativo credito d'imposta da cedere a terzi.
La possibilità di considerare "agevolabile" anche l'importo dell'IVA non detraibile è prevista dall'art. 119, comma 9-­ter, del decreto Rilancio, per cui l'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi in questione, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
La circolare n. 23/E/2022, al paragrafo 5.6, chiarisce che la disposizione trova applicazione limitatamente agli specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici previsti dallo stesso articolo 119 e non è estensibile a interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus (credito d'imposta 110%).
La circolare conferma la risposta a interpello n. 118 del 2022 in cui l’Agenzia delle Entrate precisa che, in considerazione della lettera della norma, il comma 9-­ter non è estensibile a interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus.
Si tratta di chiarimenti circoscritti al superbonus con riferimento al quale il legislatore ha introdotto una disposizione di favore.
Al di fuori di questa fattispecie, tornano applicabili le disposizioni e i principi generali, più volte chiariti dall’Agenzia, ivi compresi quelli che regolano la determinazione del reddito d'impresa.
Per il reddito d'impresa, l'art. 110 TUIR in base al quale l'importo dell'IVA oggettivamente indetraibile ­ anche a seguito di opzione per la separazione dell'attività ­ è una componente di costo da considerare ai fini delle detrazioni spettanti.
Ne consegue la possibilità di conteggiare l'IVA indetraibile sia ai fini della determinazione dell'ecobonus e del bonus facciate e sia del relativo credito d'imposta da cedere a terzi.
Tale principio è stato da ultimo confermato con circolare 23 giugno 2022, n. 23/E che, commentando la possibilità di considerare "agevolabile" anche l'importo dell'IVA non detraibile prevista dall'art. 119, comma 9-­ter, del decreto Rilancio, in merito al Superbonus, all'ultimo capoverso del paragrafo 5.6 ha ribadito che resta fermo che l'IVA oggettivamente indetraibile per espressa previsione di legge, nonché quella indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti costituisce una componente di costo dei beni/servizi ammessi a beneficiare del superbonus, in quanto direttamente riconducibili alle singole operazioni di acquisto per le quali non è previsto il diritto di detrazione ai fini IVA.
Con ciò confermando, esplicitamente, anche per il Superbonus un principio generale già vigente per le altre detrazioni edilizie diverse dal superbonus stesso.
A cura della Redazione

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