In caso di erogazioni liberali a enti del Terzo settore, ai fini della determinazione dell’ammontare della deduzione, in caso di donazione di immobili strumentali, ‘‘per destinazione’’ o ‘‘per natura’’ l’ammontare della deduzione viene determinato facendo riferimento al residuo valore fiscale del bene immobile all’atto del trasferimento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 215 del 15 febbraio 2023, con cui ha specificato che l’agevolazione si applica in relazione alle erogazioni effettuate nei riguardi di tutti gli ETS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 215 del 15 febbraio 2023 in tema di erogazioni liberali a enti del Terzo settore.
L’articolo 83 del Codice del Terzo settore, modificato da ultimo dall’articolo 26 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, disciplina un sistema di detrazioni e deduzioni a beneficio delle persone fisiche, enti e società, che effettuano erogazioni liberali nei riguardi degli enti del Terzo settore (‘‘ETS’’) iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (Runts).
Ai fini della determinazione dell’ammontare della deduzione, in caso di donazione di beni strumentali, l’ammontare della deduzione è determinato facendo riferimento al residuo valore fiscale del bene mentre nelle altre ipotesi in base al valore normale.
Al riguardo, poiché l’articolo 83, comma 2, del CTS disciplina una deduzione dal reddito complessivo, ai fini della determinazione della base imponibile si deve ritenere che il richiamo ai «beni strumentali», operato dal citato articolo 3, comma 2 del decreto interministeriale, debba essere riferito, nel caso degli immobili, a quelli che possano qualificarsi come strumentali ai sensi dell’articolo 43 del Tuir, secondo cui non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni.
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del comma 1bis dell’articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato.
Pertanto, ai fini della determinazione dell’ammontare della deduzione prevista dall’articolo 83, comma 2, del CTS, in caso di donazione di immobili strumentali,’’per destinazione’’ o ‘‘per natura’’, ai sensi dell’articolo 43 del Tuir, l’ammontare della deduzione viene determinato facendo riferimento al residuo valore fiscale del bene immobile all’atto del trasferimento.
L’agevolazione si applica in relazione alle erogazioni effettuate nei riguardi degli ETS richiamati dall’articolo 82, comma 1, del CTS, ovvero nei riguardi di tutti gli ETS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Con riguardo all’entrata in vigore delle disposizioni del CTS, l’articolo 104, comma 2, dispone che le norme del Titolo X, relative al regime fiscale degli enti del Terzo settore, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.
Il comma 1 del predetto articolo, inoltre, ha introdotto un regime transitorio relativo a talune disposizioni del Titolo X, compresa quelle recate dall’articolo 83, disponendo, al primo periodo, che dette disposizioni si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla , e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
L’articolo 26 del decreto Semplificazioni ha modificato l’articolo 104, comma 1, del CTS, prevedendo che le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.
Per effetto di tale modifica normativa, pertanto, a decorrere dal 23 novembre 2021, data di avvio dell’operatività del RUNTS, disposta dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con il decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, la disposizione prevista dall’articolo 83 si applica, oltre alle Onlus, anche alle erogazioni effettuate a beneficio degli ETS di cui al comma 1 dell’articolo 82 del CTS.
A cura della Redazione
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