Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Consolidato Nazionale: come utilizzare i crediti trasferiti

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Il credito IVA trasferito dalla consolidate può essere utilizzato esclusivamente per compensare il debito IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato (CNM). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 220 del 22 febbraio 2023 con cui ha specificato che all'atto del trasferimento del credito IVA da parte della consolidata, l'importo dovuto dal consolidato è già noto e, conseguentemente, non è plausibile che residui alcun credito da utilizzare nei successivi periodi d'imposta.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 220 del 22 febbraio 2023 in tema di Consolidato Nazionale e modalità e limiti di utilizzo di crediti trasferiti.
Le società partecipanti al consolidato possono trasferire alla consolidante crediti d'imposta per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite indicato dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 72, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stato elevato a 2 milioni di euro.
Gli stessi crediti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento della predetta IRES (a titolo di saldo e acconto), con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un'eccedenza a credito.
Quindi il credito IVA trasferito dalla consolidata­ relativo all'anno d'imposta 2020 ­ poteva essere utilizzato esclusivamente per compensare il debito IRES risultante, a titolo di saldo per il periodo d'imposta 2020 e di acconto per il periodo d'imposta 2021, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato (CNM) relativo all'anno d'imposta 2020
La consolidante doveva procedere all'utilizzo in compensazione del predetto credito, trasferito dalla consolidata, per il pagamento del saldo IRES relativo al periodo d'imposta 2020 e per il pagamento del primo e/o secondo acconto IRES relativo al periodo d'imposta 2021, senza che residuasse alcunché.
D'altronde, all'atto del trasferimento del credito IVA da parte della consolidata, l'importo dovuto dal consolidato a titolo di saldo 2020 e acconto 2021 era già noto e, conseguentemente, non è plausibile che residui alcun credito da utilizzare nei successivi periodi d'imposta.
A cura della Redazione

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