Nell'ambito della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 255 del 17 marzo 2023. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data.
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