Dopo che il debitore ha presentato domanda di accesso al concordato preventivo, soci e creditori sono legittimati a presentare domande concorrenti. Questa possibilità è ben vista dal legislatore perché la concorrenza realizzata dalla presentazione di diverse proposte può aumentare le chances di successo del programma di ristrutturazione. Ma ci sono delle condizioni: intanto i soci devono rappresentare almeno il 10% del capitale sociale; i creditori almeno il 10% dei crediti; il debitore, nella sua proposta, non ha assicurato il pagamento di almeno il 30% dei crediti chirografari, o invece del 20% nel caso in cui abbia avviato utilmente la composizione negoziata. La predisposizione della proposta concorrente prevede delle semplificazioni. Quali sono?
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