Alle somme erogate a titolo di ristorno ai soci lavoratori si applica la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nella misura in cui i ristorni siano conformi alle previsioni della legge di Stabilità 2016 e a condizione che la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 284 del 5 aprile 2023.
Con la risposta a interpello n. 284 del 5 aprile 2023 l'Agenzia delle Entrate ha illustrati il trattamento fiscale del premio di risultato erogato a titolo di ristorno ai soci lavoratori.
La legge di Stabilità 2016 prevede, dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5%, come disposto dall'art. 1, comma 63, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).
Come chiarito con la circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell'art. 2102 c.c..
Ai sensi dell'art. 2102 c.c., la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro (art. 2554 c.c.) è determinata in base agli utili netti dell'impresa e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio (articoli 2423, 2435, 2464, 2491, 2516 c.c.), in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato (art. 2433 e seguenti c.c.).
Non si tratta, quindi, dell'attribuzione di quote di partecipazione al capitale sociale bensì della modalità di erogazione della retribuzione, prevista dal libro V del Codice civile nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro nell'impresa, secondo la quale il prestatore di lavoro può essere retribuito in tutto o in parte anche con partecipazione agli utili.
In base alla formulazione della norma e dello stesso decreto, la partecipazione agli utili dell'impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all'agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Tali elementi devono, invece, ricorrere in caso di corresponsione dei premi di risultato, agevolabili anche per le imprese in perdita.
Anche l'erogazione di somme sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa deve risultare dalla compilazione dell'apposita Sezione contenuta nel modello di dichiarazione allegato al decreto.
La circolare n. 28/E del 2016, inoltre, precisa che, come per il passato, possono essere ammessi al beneficio di cui all'art. 1, comma 182, legge n. 208/2015 anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative di cui all'art. 1, legge n. 142/2001 nella misura in cui siano conformi alle previsioni di legge.
La peculiarità dell'istituto del ristorno comporta che la cooperativa sia tenuta a depositare, in luogo del contratto, il verbale con il quale l'assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni, secondo le modalità di cui all'art. 5 del decreto.
Anche la distribuzione dei ristorni deve risultare dal modello di dichiarazione allegato al decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa che, in questo caso, potrà essere utilizzata anche per i ristorni ai soci lavoratori di cooperative.
In relazione ai ristorni, l'art. 2545-sexies c.c. sancisce che l'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, mentre l'art. 3, comma 2, lettera b) della legge n. 142/2001 prevede che trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati: in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime.
Nella circolare 9 aprile 2008, n. 35/E, è stato chiarito che i ristorni costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. In altre parole i ristorni sono i profitti netti della cooperativa derivanti dall'attività con i soci attribuiti ai soci stessi in proporzione agli scambi mutualistici intercorsi con la cooperativa nel corso dell'anno.
Ciò premesso, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato evidenziato che, nella misura in cui i ristorni in oggetto siano conformi alle previsioni di cui all'art. 1, commi da 182 a 190, della legge di Stabilità 2016 e a condizione che la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa, ai fini trattamento fiscale agevolativo, alle somme erogate a titolo di ristorno si applica la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
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