La realizzazione del sottopasso pedonale a servizio degli impianti sciistici, benché configuri un intervento ''ex novo'' come sopra precisato, è finalizzata a garantire un collegamento tra i parcheggi e il punto di accesso agli impianti sciistici, con accesso alla stazione degli impianti di risalita senza attraversamento stradale e, pertanto, per le ragioni esposte, non appare riconducibile tra le opere di urbanizzazione che beneficiano dell'aliquota Iva ridotta al 10 per cento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 292 dell’11 aprile 2023.
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