Impresa In vigore dal 15 giugno

RENTRI: quali sono le tempistiche di iscrizione per le imprese

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Dal 15 giugno entra in vigore il regolamento sul sistema di tracciabilità dei rifiuti e del relativo registro elettronico nazionale, tuttavia, non saranno rapidissimi i tempi nei quali lo stesso diventerà effettivamente operativo. Il decreto prevede infatti una tempistica differenziata per l’iscrizione al RENTRI a seconda delle diverse categorie di soggetti obbligati, fissando inoltre una data, il 12 dicembre 2023, entro cui il Ministero dovrà definire le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al registro ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori. Quali sono le date a partire dalle quali enti, imprese ed altri soggetti obbligati devono iscriversi?
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MASE 4 aprile 2023, n. 59, ossia il Regolamento recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1522, la cui entrata in vigore è prevista il 15 giugno 2023.
Nonostante la sua vigenza sia ormai prossima, tuttavia non saranno rapidissimi i tempi nei quali lo stesso diventerà effettivamente operativo. Il testo, suddiviso in 24 articoli e 3 allegati, infatti, da un lato abroga dal 13 febbraio 2025 sia il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 (ossia il Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti) che il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148 (ossia il Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti), ma, soprattutto, prevede una tempistica differenziata per l’iscrizione al RENTRI a seconda delle diverse categorie di soggetti obbligati (13 febbraio 2025; 14 agosto 2025; 13 febbraio 2026), fissando inoltre una data (12 dicembre 2023) entro cui il Ministero dovrà definire le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al R.E.N.T.Ri. ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679.

Quali sono le ragioni di una normativa sulla tracciabilità dei rifiuti

L'art. 188 bis, D.Lgs. n. 152/2006 (meglio noto come Testo Unico Ambientale, o T.U.A.), nell'attuale formulazione, definisce che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo R.E.N.T.Ri. (acronimo di Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti), gestito presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica, e che tale struttura verrà supportata tecnicamente dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale.
Il R.E.N.T.Ri. è suddiviso in due sezioni:
a) la sezione dell'Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
b) la sezione della Tracciabilità che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.
Il R.E.N.T.Ri. introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Per tutti i soggetti non obbligati all'iscrizione al R.E.N.T.Ri., i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.
Nelle more del nuovo Regolamento, il Ministero dell'Ambiente aveva già peraltro avviato con il supporto dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, la realizzazione di un prototipo finalizzato a verificare la funzionalità e la fruibilità di un modello di Registro Elettronico Nazionale. Fino all’entrata in vigore “a regime” del nuovo Decreto M.A.S.E. 4 aprile 2023, n. 59, continueranno peraltro a trovare applicazione i decreti ministeriali precedenti (entrambi del 1° aprile 1998, n. 145 e n. 148) in materia di tenuta dei registri di carico e scarico e di produzione dei formulari per l'identificazione dei rifiuti trasportati. Il R.E.N.T.Ri., infine, sarà interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti (art. 189 T.U.A.) ed alla banca dati M.U.D. (l. n. 70 del 1994), secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).

Qual è il contenuto del nuovo decreto sul R.E.N.T.Ri

Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo, tra le altre cose:
a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di rifiuti con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
b) le modalità di iscrizione al R.E.N.T.Ri. e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
c) il funzionamento del R.E.N.T.Ri., ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi al registro e al formulario.
Il “sistema di tracciabilità dei rifiuti” si compone quindi delle procedure e degli strumenti relativi agli adempimenti ambientali di cui ai registri cronologici di carico e scarico, per la gestione della contabilità dei rifiuti, dei formulari di identificazione dei rifiuti, per le movimentazioni e trasporto, nonché della comunicazione al catasto dei rifiuti, i cui dati vengono integrati nel R.E.N.T.Ri.
Inoltre, il regolamento rientra nelle azioni della Strategia Nazionale per l’Economia circolare, riforma abilitante del PNRR (missione M2-C1, Riforma 1.1, - Strategia nazionale per l'economia circolare, che prevede l'adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti per lo sviluppo del mercato secondario delle materie prime, sistema fondato sul R.E.N.T.Ri.). Infine, gli allegati I e II disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del T.U.A. (i cui relativi Regolamenti, entrambi del 1° aprile 1998, n. 145 e n. 148, saranno abrogati a far data dal 13 febbraio 2025), mentre l'allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria per l'iscrizione al R.E.N.T.Ri.).

Chi è obbligato e chi no ad iscriversi al R.E.N.T.Ri.

Cinque le categorie obbligate ex lege ad iscriversi:
1) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2) i produttori di rifiuti pericolosi;
3) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4) i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5) i comuni o loro consorzi e le comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Sono invece esonerati dall'obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che non producono rifiuti pericolosi. Infine, i soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo (paragrafo seguente), possono iscriversi volontariamente. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo.

Quali sono le sanzioni

I soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, al momento dell'iscrizione, sono tenuti ad inserire nella sezione anagrafica del R.E.N.T.Ri. le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione competente ovvero alle comunicazioni effettuate per le operazioni di recupero in forma semplificata (art. 216 T.U.A.), con le modalità operative indicate all'art. 21 del nuovo regolamento, indicando gli estremi dei relativi provvedimenti.
Si prevede, in caso di inserimento di informazioni non veritiere o non pertinenti con il contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme all'originale, l’irrogazione della pena prevista per il falso ideologico commesso dal privato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 76, d.P.R. n. 445/2000). La competenza ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni spetta alle sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali.
Infine, i soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti sono tenuti entro 30 gg. a comunicare, con le medesime modalità, ogni variazione rispetto alla documentazione trasmessa. L’inadempimento di tale ultimo obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi (art. 258, c. 10, T.U.A.).

Quando entra a regime il nuovo R.E.N.T.Ri

Il nuovo regolamento, pur formalmente in vigore dal 15 giugno 2023, prevede un periodo transitorio per l’iscrizione al R.E.N.T.Ri. e per l’adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.
In particolare, per quanto concerne le tempistiche di iscrizione, a far data dal 15 giugno 2023, l’iscrizione al R.E.N.T.Ri. è effettuata con le seguenti tempistiche (art. 13):
a) a decorrere dal 13 febbraio 2025, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18 (si tratta delle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero del gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta che possono essere “delegate”, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, dai produttori iniziali di rifiuti ad adempiere agli obblighi regolamentari, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti);
b) a decorrere dal 14 agosto 2025, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
c) a decorrere dal 13 febbraio 2026, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
Le modalità operative del R.E.N.T.Ri., a titolo esemplificativo, le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori o la trasmissione dei dati ed il suo funzionamento e per la compilazione dei modelli (cfr. art. 21), saranno definite invece dalla Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Albo nazionale gestori, con uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore, ossia entro il 15 dicembre 2023.

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