Con riguardo al trattamento IVA per l’attività di formazione, qualora l'asimmetria tra i costi di organizzazione dei corsi di formazione e gli importi percepiti da iscritti e tirocinanti per la partecipazione ai corsi sia tale da far ritenere insussistente un nesso concreto tra la somma pagata e la prestazione di servizi fornita, mancherebbe, nella specie, quel carattere diretto che è necessario perché il controvalore percepito dall'Ordine possa essere considerato la retribuzione di tali servizi e perché questi ultimi costituiscano attività economiche. Lo ha chiarito il CNDCEC con il Pronto Ordini n. 34 del 12 settembre 2023.
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