Fisco Dal CNDCEC

Avvisi bonari solo con dichiarazioni fiscali o archivi dell’Anagrafe tributaria

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Con l’informativa n. 139 del 20 novembre 2023, il CNDCEC ha ricordato che con riferimento agli avvisi bonari in caso di riesame degli esiti del controllo automatizzato in sede di assistenza al contribuente, gli uffici devono comunque valutare esclusivamente le informazioni presenti nelle dichiarazioni fiscali o negli archivi dell’Anagrafe tributaria, anche derivanti da dichiarazioni integrative, senza chiedere alcuna documentazione ulteriore a supporto. I controlli sostanziali sul contenuto delle dichiarazioni (anche integrative) saranno svolti nelle sedi opportune.
Con l'informativa n. 139 del 2023 il CNDCEC ha reso indicazioni in merito agli avvisi bonari e alla richiesta e produzione di documentazione in fase di gestione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il Consiglio Nazionale, per il tramite del Tesoriere nazionale con delega all’area fiscalità Salvatore Regalbuto, ritenendo che, in ossequio alla norma, tali controlli debbano limitarsi alla correttezza delle dichiarazioni (o all’eventuale presenza di errori) senza alcuna necessità di richiesta documentale, neppure in fase di presentazione di eventuali dichiarazioni integrative, nell’ambito della costante interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate ha sottoposto la questione alla competente Divisione Centrale Servizi ricevendo le seguenti condivisibili indicazioni di carattere generale, con conferma che le stesse sono state precisate e ribadite anche agli Uffici territoriali che gestiscono l’attività di controllo anche mediante le funzionalità CIVIS:
- l’attività di controllo automatizzato, di cui agli articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/972, si basa esclusivamente sui dati presenti nelle dichiarazioni fiscali o negli archivi dell’Anagrafe Tributaria;
- in caso di riesame degli esiti del controllo automatizzato in sede di assistenza al contribuente, gli uffici devono comunque valutare esclusivamente le suddette informazioni, anche derivante da dichiarazioni integrative, senza chiedere alcuna documentazione ulteriore a supporto. Ad esempio, nel caso in cui la comunicazione di irregolarità derivi dalla mancata o errata compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi, gli uffici dell’Agenzia dovranno riesaminare la posizione del contribuente avendo esclusivo riguardo alla dichiarazione presentata per integrare o correggere la dichiarazione originaria, senza richiedere la documentazione giustificativa della spettanza del credito dichiarato, salvo che non si tratti del riconoscimento di crediti maturati in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse (cfr. circolare n. 21/E del 25 giugno 2013);
- nel caso in cui il contenuto delle dichiarazioni integrative inviate dai contribuenti non sia immediatamente consultabile dagli uffici, questi ultimi dovranno attendere la disponibilità dei dati prima di riscontrare l’istanza di riesame;
- i controlli sostanziali sul contenuto delle dichiarazioni (anche integrative) saranno svolti nelle sedi opportune. Gli Iscritti potranno utilizzare la presente informativa nei rapporti con gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate qualora quanto sopra precisato non trovi applicazione.

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