CCNL Trasporto aereo - Attività aeroportuali: le novità dell'accordo di rinnovo
Per il settore del trasporto aereo e delle attività aeroportuali, Assaeroporti e Aeroporti 2030 con FILT-CGIL, UILTRASPORTI e UGL-TA (non sigla FIT-CISL) hanno sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL relativo alla parte specifica gestioni aeroportuali. Con separato verbale di pari data, le Parti hanno rinnovato il biennio 2023-2024. Le novità dell'intesa riguardano nuova classificazione del personale, aumenti retributivi su tre anni, indennità di presenza e lavoro domenicale maggiorati, premi legati a parametri ambientali e sociali, rafforzamento di assistenza e previdenza integrativa, nuove regole su lavoro agile e a termine. Introdotti congedi aggiuntivi per violenza di genere e aumentato il numero degli scatti di anzianità. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2025 e scadrà il 31 dicembre 2027.
Assaeroporti e Aeroporti 2030 con FILT-CGIL, UILTRASPORTI e UGL-TA (non sigla FIT-CISL) hanno sottoscritto in data 4 giugno 2025 l'accordo di rinnovo del CCNL. Con separato verbale di pari data le Parti hanno rinnovato il biennio 2023-2024.
Ambito di applicazione
L'accordo riguarda il settore del trasporto aereo e delle attività aeroportuali relativamente alla Parte specifica Gestioni aeroportuali.
Classificazione del personale
La revisione della classificazione del personale, affidata a una Commissione, entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Una tantum
I lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° luglio 2025 ricevono un importo forfettario, proporzionato al servizio prestato, senza incidenza su istituti contrattuali o legali.
Minimi tabellari
Gli aumenti previsti per luglio 2025, 2026 e 2027 modificano i minimi tabellari mensili, con adeguamenti progressivi per tutti i livelli.
E.g.r.
L’E.g.r. si riconosce anche in assenza di accordi sul welfare aziendale.
Aumenti periodici di anzianità
Dal 1° gennaio 2026 si riconosce un ulteriore scatto a chi raggiunge una certa anzianità aziendale, con un massimo di otto scatti.
Indennità di presenza
Dal 1° luglio 2025 aumentano le indennità giornaliere per presenza effettiva e per chi non rientra nei turni avvicendati.
Contributo DPI
Dove manca il servizio di lavaggio, si riconosce un contributo mensile fisso, senza effetti su istituti contrattuali.
Premio di risultato
Si introducono parametri ambientali e sociali per determinare il premio, legati a sostenibilità e utilità sociale.
Periodo di prova
La malattia oltre un certo numero di giorni sospende il periodo di prova per un tempo equivalente all’assenza.
Lavoro domenicale
Dal 1° luglio 2025 si applica una maggiorazione per il lavoro domenicale diurno, cumulabile con eventuali previsioni aziendali.
Malattia
Non si considera il periodo di convalescenza post-ricovero entro un certo limite. Per i disabili, aumentano i limiti di assenza.
Congedi per violenza di genere
Oltre al congedo previsto, si introduce un’aspettativa retribuita aggiuntiva, con preavviso ridotto.
Assistenza integrativa
Entro fine 2025 si individua un Fondo sanitario. Dal 1° gennaio 2026 le aziende versano un contributo annuo per ogni dipendente.
Lavoro a termine
Si ammette il termine per esigenze temporanee, formative, organizzative e legate a innovazioni, anche digitali.
Lavoro agile
Gli accordi aziendali regolano il lavoro agile, con obbligo di garantire il diritto alla disconnessione, tutelando i diritti sindacali e l’orario lavoro.
Previdenza integrativa
Dal 1° gennaio 2026 aumenta la contribuzione aziendale al fondo Prevaer.
Armonizzazione del CCNL
In caso di internalizzazione o nuova adesione, si applicano progressivamente minimi e maggiorazioni contrattuali.
Decorrenza iniziale e finale del contratto
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e termina il 31 dicembre 2027.
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