In merito all'acquisto di case antisismiche, considerato che ai fini della detrazione, è necessario che siano rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell'edificio e che tali attestazioni sono rilasciate all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, non rileva l'eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell'intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all'atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale ''fittizia''. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14 dell’8 marzo 2024.
Contenuto riservato agli abbonati
Abbonati a IPSOA Quotidiano Premium
1 anno
€ 118,90
(€ 9,90 al mese)
Abbonati a IPSOA Quotidiano Premium
Primi 3 mesi
€ 19,90
poi € 35,90 ogni 3 mesi