Dal 1° aprile 2024, il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 2024, con cui ha esaminato l’ambito di applicazione.
Con la circolare n. 7/E del 22 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’abrogazione dell’esonerodall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione.
Infatti, l’art. 1, commi 89 e 90, della legge di Bilancio 2024 ha modificato il comma 5 dell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.
A chi si applica
Per effetto della modifica, quindi, il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affair.
Tra l’altro è stato evidenziato che i chiarimenti forniti, in linea generale e per quanto compatibili, con la circolare del Ministero delle finanze 10 giugno 1983, n. 24, devono intendersi applicabili anche agli agenti e mediatori di assicurazione.
Con la risoluzione 7 febbraio 2013, n. 7/E, l’Agenzia delle Entrate aveva esteso, “per identità di ratio legis e per parità di trattamento degli operatori”, l’esonero dalla ritenuta anche alle prestazioni rese “direttamente” alle imprese di assicurazione da parte di soggetti iscritti nella sezione d) del Registro Unico degli Intermediari (RUI). Ovviamente per effetto della modifica normativa, si ritengono superati i chiarimenti.
Quanto all’applicazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la predetta ritenuta deve applicarsi anche a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e)6 ed f)7, nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione.
La modifica normativa si applica a partire dal 1° aprile 2024.
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