Lavoro e Previdenza Contrattazione collettiva

CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari: accordo sull'erogazione dell'una tantum

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Per i dipendenti dagli istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, in data 4 aprile 2024 Anivp, Assiv, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno sottoscritto in data 2 dicembre 2024 l'accordo che disciplina le modalità di corresponsione dell’una tantum. L'intesa prevede l’erogazione dell’una tantum ai dipendenti degli Istituti sia ruolo tecnico operativo che amministrativo. La prima e seconda tranches vanno riconosciute per intero ai lavoratori che non le avessero ancora percepite vanno corrisposte con la mensilità di novembre 2024. Con la retribuzione di settembre 2025 va corrisposta la terza tranche ai lavoratori in forza al momento della corresponsione.

 

Anivp, Assiv, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno sottoscritto in data 2 dicembre 2024 l’accordo  relativo alle modalità di corresponsione dell’una tantum stabilita dal CCNL 30 maggio 2023,

In data 4 aprile 2024 le Parti scioglievano la riserva sull'ipotesi di accordo 16 febbraio 2024 di rinnovo del CCNL, modificando ed integrando l'intesa del 30 maggio 2023.

Ambito di applicazione

L’intesa riguarda i dipendenti dagli istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, modificando ed integrando l’accordo 30 maggio 2023.

Minimi tabellari

Con effetto dal 1° gennaio 2024, sono modificati gli importi mensili della paga base conglobata, stabiliti dall' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma accordo 30 maggio 2023, con decorrenza 1° giugno 2024, 1° giugno 2025, 1° dicembre 2025, 1° aprile 2026 e 1° dicembre 2026.

Sempre con effetto dal 1° gennaio 2024, in seguito all'introduzione della 14a mensilità, sono modificati le decorrenze e i minimi tabellari stabiliti con l'accordo 30 maggio 2023.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2024, per i servizi fiduciari viene ridefinita la maggiorazione per lavoro domenicale diurno e notturno.

Quattordicesima mensilità - Servizi fiduciari

Con l'accordo in parola le parti convengono di introdurre a decorrere dal 1° gennaio 2024 la quattordicesima mensilità anche per gli operatori di sicurezza.

La quattordicesima sarà corrisposta entro il 15 luglio, nella misura di una mensilità di retribuzione normale frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (a questi fini le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero).

Una tantum

Con l'accordo del 4 aprile 2024 di rinnovo del CCNL, le parti si impegnavano ad incontrarsi entro il 30 aprile 2024 per definire le modalità di corresponsione dell'una tantum stabilita dall'accordo 30 maggio 2023.

L'intesa del 2 dicembre 2024 prevede l’erogazione dell’una tantum ai dipendenti degli Istituti (sia ruolo tecnico operativo che amministrativo) di cui all’art. 31 del CCNL 30 maggio 2023 in forza a tale data.

La prima e seconda tranches vanno riconosciute per intero ai lavoratori che non le avessero ancora percepite vanno corrisposte con la mensilità di novembre 2024.

Con la retribuzione di settembre 2025 va corrisposta la terza tranche ai lavoratori in forza al momento della corresponsione.

Ai lavoratori in cambio di appalto nel periodo 1° ottobre 2024 - 30 settembre 2025 la terza tranche sarà pagata dall’azienda uscente con le competenze di fine rapporto, pro quota per ogni mese di effettiva presenza e l’eventuale residuo sarà pagato dall’azienda subentrante.

Gli importi dell’una tantum vanno riproporzionati nei part time e non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, compreso il t.f.r.

Decorrenza

Il rinnovo decorre dal 1° giugno 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026.

 
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