L’attività di consulente finanziario, non essendo riconducibile all’attività di promotore finanziario/consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, è compatibile con l’esercizio della professione. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dal CNDCEC con una serie di pronto ordini in tema di incompatibilità. I Commercialisti hanno evidenziato che in tema di locazione breve, in casi di eventuale superamento della presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale, la stessa debba ritenersi incompatibile con lo svolgimento dell’attività di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile.
Il CNDCEC ha pubblicato alcuni pronti ordine in tema di incompatibilità.
Locazione breve
Con il pronto ordine n. 25 del 2024 è stato evidenziato che l’attività di locazione breve di più di quattro appartamenti può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa. Ai sensi dell’art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.
Al riguardo, si evidenzia che l’art. 1, co. 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) riconosce il regime fiscale della c.d. locazione breve esclusivamente nel caso in cui il contribuente destini a tale finalità non più di quattro appartamenti nel periodo d’imposta. Nel caso in cui tale limite venga superato, l’attività esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile, anche quando svolta per il tramite di intermediari.
Ne consegue che, salvo l’eventuale superamento della presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale, la stessa debba ritenersi incompatibile con lo svolgimento dell’attività di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile.
Consulente finanziario indipendente
Con il pronto ordine n. 22 del 2024 il CNDCEC ha ricordato come l’art. 4, co. 1, lett. e), del D.Lgs. 139/2005 stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’attività di promotore finanziario (oggi “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”), soggetto che esercita professionalmente - come dipendente, agente o mandatario - l’offerta di servizi di investimento e strumenti finanziari per conto di intermediari autorizzati (SIM, banche) in luogo diverso dalla sede legale o amministrativa della società o dalle sedi secondarie.
L’attività di consulente finanziario, non essendo riconducibile all’attività di promotore finanziario/consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, è compatibile con l’esercizio della professione.
Procacciatore d’affari
Con il pronto ordine n. 08 del 2024 il CNDCEC ha specificato come l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.
A tal proposito le “Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 139/2005” hanno chiarito che la predetta norma stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo svolgimento di attività di intermediazione e di mediatore con una formulazione letterale così ampia e generica da ricomprendere qualsiasi attività di intermediazione e ogni figura di mediatore.
Vi rientra evidentemente anche l’attività del procacciatore d’affari che, di conseguenza, non è compatibile con l’iscrizione nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Agrotecnico
Con il pronto ordine n. 4 del 2024 il CNDCEC ha evidenziato come l’art. 7 della L. 251/1986 non prevede limitazioni all’esercizio di altra professione da parte degli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e pertanto si ritiene che il contestuale esercizio della professione di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile non dia luogo ad alcuna situazione di incompatibilità.
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