Il trasferimento a titolo gratuito del valore prodotto da un soggetto passivo ad altri soggetti passivi ad uso delle loro attività economiche costituisce un prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di tale soggetto passivo il quale lo trasferisce a titolo gratuito, assimilabile a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la decisione del 25 aprile 2024 resa nella causa C207/2022. E’ irrilevante a tal riguardo il fatto che questi altri soggetti passivi utilizzino o meno tale calore per operazioni che danno loro diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Con la decisione del 25 aprile 2024 resa nella causa C207/2023, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito chiarimenti sul prelievo di un bene dall’impresa e trasferimento di quest’ultimo a titolo gratuito ad un altro soggetto passivo e IVA.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 16 e 74 della direttiva2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la società Y KG e il Finanzamt X (Ufficio delle imposte X, Germania) in merito all’assoggettamento ad imposta sul valore aggiunto (IVA) di talune cessioni a titolo gratuito di calore proveniente dalla centrale di cogenerazione collegata all’impianto di produzione di biogas di tale società in favore, da un lato, dell’imprenditore A per l’essiccazione di legna e, dall’altro, della società B per il riscaldamento dei suoi campi di asparagi.
In particolare, con la decisione in questione la Corte ha previsto che:
-l’articolo 16, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il trasferimento a titolo gratuito del calore prodotto da un soggetto passivo ad altri soggetti passivi ad uso delle loro attività economiche costituisce un prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di tale soggetto passivo il quale lo trasferisce a titolo gratuito ai sensi di tale disposizione, assimilabile a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso, e che è irrilevante a tal riguardo il fatto che questi altri soggetti passivi utilizzino o meno tale calore per operazioni che danno loro diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.
-inoltre, è stato evidenziato che l’articolo 74 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che il prezzo di costo ai sensi di tale disposizione include non solo i costi diretti di fabbricazione o di produzione, ma anche i costi indirettamente imputabili, come le spese di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali costi siano stati o meno gravati da imposta sul valore aggiunto a monte.
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