I diritti di detrazione e di rimborso dell’IVA si basano sugli stessi presupposti, per cui l’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta. Ad affermarlo sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13162 del 14 maggio 2024, mettendo inoltre in luce che il concetto di “bene ammortizzabile” ai fini dell’IVA non è quello desumibile dalla disciplina in materia di imposte sui redditi.
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