CCNL sicurezza sussidiaria e investigazioni - Aiss: le novità del rinnovo
Per i dipendenti di agenzie di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza, Aiss e Federterziario con Ugl Sicurezza civile hanno sottoscritto in data 26 novembre 2024 l'accordo di rinnovo del CCNL. L'intesa introduce una nuova disciplina per quanto riguarda i servizi e la classificazione del personale. Ridefiniti i minimi tabellari e prevista l'erogazione di un'una tantum. Regole specifiche disciplinano la retribuzione d'ingresso, la retribuzione normale, l'indennità di presenza, gli aumenti periodici di anzianità. Fissati i criteri e le indennità in caso di trasferta, trasferimento, lavoro a tempo parziale. Indicati i limiti relativi a orario di lavoro, lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo, attività svolta in giorni di riposo settimanale, banca ore. Fissate le modalità di fruizione della malattia, della maternità, e le tutele in caso di infortunio sul lavoro. Prevista l'istituzione di un Fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore. Indicati i casi e i limiti in cui è possibile ricorrere all'apprendistato professionalizzante, al contratto a termine, ai contratti stagionali, al contratto di somministrazione, al lavoro intermittente. Determinato il contributo di assistenza contrattuale a carico delle aziende. Il contratto decorre fino al 26 novembre 2024. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027.
Aiss, Federterziario e Piuservizi con Ugl Sicurezza civile, hanno sottoscritto in data 26 novembre 2024 l'accordo di rinnovo del CCNL.
Con il
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protocollo 24 giugno 2024, nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL, le parti avevano definito alcune misure economiche.
In pari data le Parti stipulanti consentivano l’adesione al CCNL da parte di Anspi (Associazione nazionale sorveglianza prevenzione incendi) e di Piuservizi (Associazione nazionale dei sistemi integrati alle imprese).
Campo di applicazione
Il contratto collettivo nazionale del lavoro viene rinnovato introducendo i servizi di safety, antincendio, primo soccorso e gestione emergenze.
Vengono definite quattro nuove aree di classificazione del personale:
- Area 1: Servizi ausiliari alla sicurezza, accoglienza, monitoraggio aree
- Area 2: Servizi investigativi, controllo intrattenimento, steward eventi sportivi
- Area 3: Steward e hostess congressuali o fieristici
- Area 4: Safety, servizi antincendio, primo soccorso, gestione emergenze
Classificazione del personale
Vengono introdotti nuovi profili professionali.
I livelli vengono riorganizzati con l'eliminazione dei precedenti livelli e l'introduzione di un nuovo livello di ingresso per specifiche categorie di lavoratori.
Assunzione
Si fa riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per le nuove assunzioni.
Periodo di prova
Viene definita la durata massima del periodo di prova per ciascun livello di inquadramento.
Una tantum
Viene stabilito un importo una tantum per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del contratto, con modalità di erogazione e criteri specifici.
Minimi tabellari
Vengono stabiliti i nuovi minimi tabellari per i diversi livelli di inquadramento con decorrenze specifiche.
Assorbibilità
Gli aumenti retributivi non assorbono incrementi individuali o collettivi, salvo clausole esplicite o anticipi sui futuri aumenti previsti dal CCNL.
Aziende in crisi
Le aziende in crisi possono posticipare temporaneamente il pagamento degli aumenti salariali mediante apposita procedura.
Retribuzione di ingresso
Fino al 26 novembre 2024, i nuovi assunti senza esperienza, esclusi i livelli 1 e 2, percepiscono per i primi 12 mesi una retribuzione ridotta rispetto al livello 5, con esclusione dell'indennità di presenza.
Per i successivi 12 mesi è possibile un accordo individuale per prorogare tale retribuzione. L'anzianità maturata durante il periodo di salario d'ingresso vale per i futuri inquadramenti.
Retribuzione normale
Comprende paga base, indennità di funzione, scatti di anzianità, assegni personali, superminimi e altre voci contrattuali.
Indennità di presenza
Riconosciuta a tutti i lavoratori per le ore ordinarie lavorate, può essere convertita in welfare aziendale.
Aumenti periodici di anzianità
Previsti scatti triennali calcolati dall'assunzione.
Gli scatti si applicano anche durante i congedi parentali.
Specifiche maggiorazioni si applicano per alcune attività.
Trasferta
In caso di spostamenti oltre i 50 km, spettano un’indennità giornaliera e il rimborso spese documentate per viaggio, vitto e alloggio.
Trasferimento
Il trasferimento richiede motivazioni tecniche o produttive.
Il lavoratore ha diritto a un’indennità e al rimborso delle spese di trasloco.
Orario di lavoro
La durata ordinaria è di 40 ore settimanali, con possibilità di orari multiperiodali o prolungati per alcune attività.
Riduzione di orario
Previsti permessi retribuiti annuali, fruibili in frazioni definite.
Lavoro straordinario
Il tetto massimo è fissato con maggiorazioni differenziate in base alle ore eccedenti.
Lavoro notturno
Le ore notturne ricevono una maggiorazione.
Per alcune attività spettano indennità aggiuntive.
Riposo settimanale
Le prestazioni nei giorni di riposo prevedono compensazioni retributive o riposi compensativi.
Lavoro festivo
Le ore festive prevedono una maggiorazione salariale, con eccezioni per specifiche attività.
Banca ore
Le ore di straordinario possono essere accantonate e recuperate o liquidate con maggiorazioni.
Malattia
Il posto è garantito per 240 giorni annui non consecutivi. Il trattamento economico varia in base agli eventi, con piena copertura per i primi due.
Infortunio sul lavoro
Il posto è garantito per 240 giorni.
Il trattamento economico prevede coperture progressive fino al 100% della retribuzione.
Maternità
La lavoratrice ha diritto al 100% della retribuzione durante l’assenza obbligatoria.
Preavviso
Per il nuovo livello 6I i termini variano in base all'anzianità: 20, 30 o 45 giorni, ridotti del 50% in caso di dimissioni.
Assistenza sanitaria
Viene istituito un Fondo di assistenza sanitaria integrativa con quote e contributi a carico di aziende e lavoratori.
Contratti specifici
Vengono regolamentati, anche con l'introduzione di causali specifiche:
- apprendistato
- contratti a termine
- contratti stagionali
- somministrazione
- lavoro a tempo parziale
- lavoro intermittente
Contributo di assistenza contrattuale
Dal 2025 le aziende versano una quota alle Associazioni datoriali, ripartita tra azienda e lavoratore.
Decorrenza del contratto
Il CCNL ha decorrenza dal 1° gennaio 2025 e scadenza al 31 dicembre 2027.
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