Dal 2001, si sta assistendo ad un crescendo rossiniano, causa ed effetto di un processo di elefantiasi del sistema 231. In particolare, l’art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 risulta oggi affiancato da oltre 15 fattispecie aggiuntive ricomprendenti i reati societari, gli abusi di mercato, i reati contro la sicurezza del lavoro, i reati ambientali, i reati tributari e i delitti contro il patrimonio culturale; la recente legge sulla cybersicurezza ha aggiunto i delitti informatici. Il legislatore, consapevole che l’aggiornamento dei modelli 231 genera oneri organizzativi, incentiva il destinatario delle nuove regole con la promessa di una “esenzione” da responsabilità in presenza di un modello organizzativo adattato, aggiornato e efficacemente recepito dalla struttura aziendale. Ma pressochè mai è emerso nella prassi che in presenza di una violazione di un reato presupposto, il modello organizzativo è stato riconosciuto adeguato in sede giudiziaria. Ci si chiede legittimamente: si può esigere dall’imprenditore una condotta di tempestivo aggiornamento del modello se - alla resa dei conti - non è il modello che salva l’ente, ma una puntuale difesa dal reato presupposto attribuito alla persona fisica apicale e non? Mai fidarsi delle apparenze!
Il legislatore ordinario continua ad esigere
nuovi modelli organizzativi e/o l’
adeguamento di modelli organizzativi già adottati dagli enti, ma continua a
rimanere un’
utopia la
causa “esimente” prospettata dagli
Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
articoli 6,
Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
D.Lgs. n. 231/2001 e 30 del T.U. della sicurezza del lavoro.
Mai fidarsi delle apparenze.
Quando, con il
Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è stata introdotta la
responsabilità amministrativa da “reato” degli
enti (con o senza responsabilità giuridica), i primi commentatori sottolinearono immediatamente una percepibile
prudenza - quasi ritrosia - del
legislatore ordinario, “reo” di non aver preso nettamente le distanze dal dogma della non
responsabilità penale degli enti e di aver riservato quest’ultima alle
sole persone fisiche (
societas delinquere et puniri non potest) e “reo” di una scelta singolare e cioè di aver preso le distanze dalla stessa
Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
legge delega 29 settembre 2000 n. 300, così da
lasciarla inattuata con riguardo a settori socialmente ed economicamente rilevanti quali la
sicurezza del lavoro, la
tutela dell’ambiente e il
contrasto all’evasione fiscale.
Se l’avvio è stato lento o, almeno, rallentato (ragionevolmente per il timore del nuovo e per la reazione del mondo imprenditoriale), c’è da sottolineare che nel primo quarto di secolo di applicazione del sistema 231 (questa è ormai la definizione invalsa per sintetizzare le norme processuali e sostanziali che disciplinano l’accertamento, la prevenzione e la sanzione della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato) la situazione è profondamente mutata anche - e soprattutto - a causa di un iperattivismo del legislatore ordinario.
Ferma restando la
responsabilità penale delle
persone fisiche apicali e non apicali, l’affiancamento di una
autonoma responsabilità dell’ente e la previsione di un
processo ad hoc per l’
ente imputato (parallelo ma non necessariamente contestuale) hanno cessato di essere una scelta riservata ad un numero chiuso di reati (i c.d. reati presupposto): il
catalogo dei
reati presupposto si è
volgarizzato, cessando di costituire un sistema omogeneo e selezionato e aprendosi a
fattispecie penali di
problematica applicazione agli
enti: si pensi all’
Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
art. 25-quater 1 del
Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
D.Lgs. n. 231/2001 in tema di “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”.
Per usare un’espressione del linguaggio musicale, si è assistito ad un crescendo rossiniano, causa ed effetto di un processo di
elefantiasi del sistema dissimulato dalla numerazione latina che indica altrettanti inserimenti nell’articolato generale apparentemente fermo agli
Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
articoli 24-
Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
26 del
Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
D.Lgs. n. 231/2001.
In particolare, l’art. 25 (relativo a gravi reati contro la pubblica amministrazione e gli interessi finanziari della UE) risulta oggi affiancato da oltre 15 fattispecie aggiuntive ricomprendenti i reati societari, gli abusi di mercato, i reati contro la sicurezza del lavoro, i reati ambientali, i reati tributari e i delitti contro il patrimonio culturale.
L’art. 25 risulta, altresì, destinatario dell’ultimo intervento legislativo - con la
legge Nordio - che ha
abrogato la fattispecie dell’
abuso d’ufficio (
Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
art. 323 c.p.), con ciò realizzando un
rarissimo caso di
deflazione del
sistema 231, ma il tutto è durato poco perché - sempre nel testo dell’art. 25 - è subentrato il reato di cui all’
Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
art. 314 bis c.p. (
indebita destinazione di
denaro o cose mobili), di nuovo conio e anch’esso fonte di responsabilità amministrativa degli enti.
Sempre a riprova della frenesia legislativa in materia, va ricordato che una variegata
riforma dei
delitti informatici e del
trattamento illecito di dati (problema, quest’ultimo, spinosissimo per tutti gli imprenditori e, in specie, per gli enti datori di lavoro) è intervenuta in tempi recentissimi con la
legge 28 giugno 2024, n. 90, incidendo anche direttamente sul
sistema 231 e sul trattamento sanzionatorio degli enti eventualmente riconosciuti responsabili.
Segnalare il fenomeno di overdose normativa non risolve alcun problema, meno che meno per chi - destinatario finale della nuova disciplina - voglia diligentemente attenersi ai nuovi precetti.
Come è noto, il
legislatore richiede (ma non impone) l
’adozione di modelli di organizzazione e gestione dell’ente idonei a
prevenire i
reati presupposto e richiede, altresì, la loro
efficace attuazione con evidenti ricadute sulla struttura societaria, sul meccanismo dei controlli e sulla circolazione delle informazioni: quanto richiesto, in generale, dall’
Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
art. 6 del
Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
D.Lgs. n. 231/2001 viene specificamente ribadito dall’
Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
art. 30 del
Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One FISCALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma
D.Lgs. n. 81/2008 per gli enti datori di lavoro.
L’aggiornamento dei modelli si risolve non solo in un work in progress formale, comunque costoso, ma in oneri organizzativi che implicano l’adeguamento delle strutture alle nuove responsabilità.
Il legislatore ne è perfettamente consapevole e incentiva il destinatario delle nuove regole con la promessa di una “esenzione” da responsabilità in presenza di un modello organizzativo adattato, aggiornato e efficacemente recepito dalla struttura aziendale.
Senonchè - dopo quasi cinque lustri trascorsi - emerge nella prassi che pressochè mai, in presenza di una violazione di un reato presupposto, il modello organizzativo è stato riconosciuto adeguato in sede giudiziaria: è capitato una volta in materia di reati societari e, salvo errori, mai in materia di infortuni sul lavoro, mentre sono falliti i tentativi di asseverazione preventiva del modello.
In buona sostanza, ci si chiede legittimamente se si possa esigere dall’imprenditore e dall’ente una condotta di tempestivo aggiornamento del modello se - alla resa dei conti - non è il modello che salva l’ente, ma una puntuale difesa dal reato presupposto attribuito alla persona fisica apicale e non apicale.
Copyright © - Riproduzione riservata
Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a
IPSOA Quotidiano Premium
1 anno
€ 118,90
(€ 9,90 al mese)
Primi 3 mesi
€ 19,90
poi € 35,90 ogni 3 mesi