Con la risposta a interpello n. 214 del 31 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ipotesi di un atto che, pur non producendo effetti traslativi, nell'individuare gli immobili oggetto del precedente atto di compravendita e dei relativi riferimenti catastali ridefinisce l'oggetto del precedente atto di trasferimento e assume una portata innovatrice dell'assetto giuridico preesistente e modificativa rispetto all'atto rettificato, rilevante ai fini della tassazione indiretta, è applicabile l'imposta di registro nella misura proporzionale del 3%, prevista per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR.
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