Lavoro e Previdenza Circolare INPS

Cig settore moda: domande a partire dal 3 dicembre

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Con la circolare n. 99 del 2024 l’INPS recepisce le disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori del settore moda, tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC). L’Istituto fornisce anche le istruzioni di compilazione del modello Uniemens da parte dei datori di lavoro. Le relative domande possono essere presentate a partire dal 3 dcembre 2024.
L’INPS, nella circolare n. 99 del 26 novembre 2024, ricorda che I lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, hanno diritto alla integrazione salariale speciale per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.

Modalità di presentazione della domanda

I datori di lavoro intressati devono trasmettere la domanda all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa - che non può essere anteriore al 29 ottobre 2024 - si collochi tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 160/2024 e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”, nella sezione- Settore Moda”.
La procedura sarà resa disponibile a decorrere dal 3 dicembre 2024.
Alla domanda deve essere allegata la relazione tecnica, redatta secondo il format reso disponibile dall’INPS.

Misura del trattamento di sostegno al reddito

Il trattamento spettante ammonta all'80% della retribuzione globale cui avrebbe avuto titolo il lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Per le istanze presentate con riferimento a periodi decorrenti dal 29 ottobre 2024, i datori di lavoro o i loro intermediari devono associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket).
I datori di lavoro devono indicare il “CodiceEvento” per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa gestiti con il sistema del ticket. A tale fine, procedono a compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento “Settimana” di “DatiRetributivi” di “DenunciaIndividuale”, nel campo “CodiceEvento”, deve essere valorizzato il codice evento già in uso “ISU”:
- Elemento <Giorno>:
- Elemento <Lavorato> = “N”;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = “1” o “2” (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = “ISU”.
L’elemento “NumOreEvento” deve contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.
Nell’elemento “IdentEventoCIG”, deve essere indicato il codice identificativo (ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda, sia in fase di richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Occorre inoltre riportare il nuovo codice causale “L907”, avente il significato di “Conguaglio prestazione sostegno al reddito settore moda D.L. 160/2024” e nell’elemento “CongCIGSAltImp” l’importo autorizzato da recuperare.

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