CCNL Edilizia - Aziende cooperative: le novità dell'accordo sulla parte normativa
Per i dipendenti delle imprese edili ed affini del comparto aziende cooperative, Legacoop Produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e servizi, Agci Produzione e lavoro con Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno siglato l'accordo di rinnovo della parte normativa del CCNL. L'intesa completa la parte salariale stabilita con l’accordo 28 gennaio 2025 di rinnovo del contratto collettivo. Fissati i nuovi minimi tabellari. Introdotte modifiche in materia di trasferte, modello denuncia unica edilizia (D.U.E.), lavoro straordinario, infortuni sul lavoro, formazione professionale. In materia di assistenza integrativa, le Parti hanno definito un sistema sperimentale di premialità per le imprese, articolato in una serie di riduzioni contributive; potenziate le prestazioni assistenziali per gli operai. L’accordo decorre dal 1° febbraio 2025 e scade il 30 giugno 2028.
Legacoop Produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e servizi e Agci Produzione e lavoro con Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno sottoscritto in data 21 febbraio 2025 il verbale di accordo per il rinnovo della parte normativa del CCNL, a completamento della parte salariale stabilita con l’accordo 28 gennaio 2025.
L'
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accordo 28 gennaio 2025, di rinnovo del CCNL, chiudeva la parte salariale del contratto.
Ambito di applicazione
Le intese riguardano i dipendenti delle imprese edili ed affini delle aziende cooperative.
Minimi tabellari
In relazione agli aumenti dei minimi tabellari stabiliti dall’accordo per il par. 100, sono rideterminati i nuovi importi mensili suddivisi per livelli di appartenenza.
Gli aumenti decorrono dal 1° febbraio.2025, 1° marzo.2026, 1° marzo.2027.
Con l'accordo del 21 febbraio 2025, vengono ridefinite le tabelle complessive dei nuovi minimi tabellari, sulla base degli aumenti forniti dall’
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accordo 28 gennaio 2025. In considerazione della data dell’accordo (21 febbraio 2025), le Parti si danno atto che le imprese potranno erogare gli aumenti di febbraio 2025 a marzo 2025.
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è ammesso entro limiti annuali, di cui una parte richiede il consenso del lavoratore.
Modello denuncia unica edilizia (D.u.e.)
Una Commissione paritetica definirà un sistema di denuncia unica edile operativo dal 1° ottobre 2025. Il modello deve presentare elementi obbligatori come ore ordinarie, permessi, ferie, elemento variabile della retribuzione, contratto nazionale e provinciale applicato, ore di malattia, trasferta.
Trasferta
La nuova disciplina entra in vigore dal 1° ottobre 2025 per i cantieri avviati successivamente, sostituendo gli accordi territoriali in materia di trasferta regionale.
Le nuove regole si applicano quando un operaio viene inviato in trasferta in un cantiere situato nel territorio di competenza di altra Cassa edile.
La Cassa edile di appartenenza rimane l'unica referente per l'impresa.
Gli adempimenti vengono uniformati tramite un applicativo informatico predisposto dalla CNCE.
Il trattamento economico dell'operaio in trasferta non può essere inferiore a quello previsto nella provincia dove si svolgono i lavori.
Infortunio sul lavoro
Per rafforzare la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, viene definito un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria per il 2025.
Le aziende hanno diritto al rimborso del costo del medico competente.
Saranno attivate apposite convenzioni tramite il fondo Sanedil per l'effettuazione degli esami indicati dall'accordo nonchè per la definizione di pacchetti di prevenzione.
Formazione professionale
Viene approvato il catalogo formativo nazionale che disciplina contenuti, obiettivi formativi e durata dei corsi professionalizzanti, dei corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e dei corsi per lo sviluppo professionale e la digitalizzazione.
Assistenza integrativa
Per la durata dell'accordo viene definito un sistema sperimentale di premialità che include riduzioni del contributo dovuto al Formedil per gli Enti unificati e le scuole Cpt, riduzioni del contributo dovuto alla Cnce da parte delle Casse edili, versamenti all'Ente nazionale da parte degli Enti bilaterali territoriali che non rispettano gli obblighi o che non raggiungano i parametri di funzionalità, versamenti delle Casse edili al Fnape in due fasi cronologicamente distinte, riduzioni contributive per le imprese e incremento delle prestazioni aggiuntive per gli operai.
Contrattazione integrativa
I contratti integrativi territoriali da rinnovare per gli anni 2024 e 2025 avranno efficacia non anteriore al 1° febbraio 2026.
Decorrenza
L'accordo decorre dal 1° febbraio 2025 e scade il 30 giugno 2028.
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