Con la risposta a interpello n. 59 del 3 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui la rinuncia ai dividendi sia operata da una persona fisica non esercente attività di impresa, si avrà una coincidenza tra il valore fiscale del dividendo e il suo valore nominale, con la conseguente insussistenza di una sopravvenienza attiva imponibile ai fini IRES ai sensi dell'art. 88, comma 4bis, del TUIR.
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