È in arrivo una ulteriore edizione (la quinta) della rottamazione delle cartelle: la prevede il disegno di legge AS 1375, all’esame del Senato. Il provvedimento, ove venisse confermato nelle sue linee essenziali, riguarderebbe i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con l’introduzione di alcune disposizioni di favore, in particolare, l’allungamento del termine per il pagamento rateale e la possibilità di omettere il pagamento fino a otto rate senza incorrere nella decadenza.
La nuova versione della definizione (rottamazione quinquies) è strutturata sulla falsariga di quella prevista dalla legge di Bilancio 2023 (rottamazione quater), con l’introduzione di alcune disposizioni più favorevoli (in particolare, allungamento del termine per il pagamento rateale e possibilità di omettere il pagamento fino a otto rate senza incorrere nella decadenza).
Ambito oggettivo
La nuova definizione agevolata si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Poiché la rottamazione quater riguardava i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, l’arco temporale per il quale si può beneficiare della definizione stessa risulta allungato di altri 18 mesi.
Rientrano nella nuova rottamazione i carichi “affidati” all’agente della riscossione nel suddetto arco temporale, a prescindere dalla data di notifica della cartella.
Anche in questo caso, la definizione comporta il pagamento delle sole somme dovute a titolo di
capitale e quelle maturate a titolo di
rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Non sono quindi dovute le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di
interessi e di
sanzioni, gli
interessi di mora (
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art. 30 del
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D.P.R. n. 602/1973), le
sanzioni e le
somme aggiuntive di cui all’
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art. 27, comma 1,
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D.Lgs. n. 46/1999, le somme maturate a titolo di
aggio (
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art. 17 del
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D.Lgs. n. 112/1999).
Si ricorda che l’
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art. 3-bis del
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D.L. n. 202/2024, convertito dalla
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legge n. 15/2005 (
decreto Milleproroghe), ha previsto la possibilità di richiedere la
riammissione alla procedura di definizione agevolata, di cui all’art. 1, comma 235, della legge di Bilancio 2023 (
rottamazione quater), ai debitori che “
alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata”.
La norma non prevede una nuova edizione della rottamazione ma soltanto la possibilità, per coloro che avevano aderito alla definizione ai sensi della legge di Bilancio 2023 e che sono decaduti per mancato pagamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, di essere riammessi alla procedura, presentando apposita richiesta entro il 30 aprile 2025. La riapertura dei termini riguarda la “rottamazione quater”, relativa ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Ambito soggettivo
La norma si applica a tutti coloro che hanno carichi pendenti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Possono avvalersi della nuova definizione anche i contribuenti che hanno presentato istanza per avvalersi della definizione ai sensi delle precedenti rottamazioni (ad esempio, la rottamazione quater, prevista dall’art. 1, comma 231 e seguenti, della legge di bilancio 2023 n. 197/2022), anche se con riferimento ad esse si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, ad esempio per mancato pagamento di una rata.
Si ritiene che anche coloro che hanno aderito alla rottamazione quater e sono in regola con i pagamenti, potranno aderire alla nuova rottamazione, beneficiando, quindi, della possibilità di omettere il pagamento fino a otto rate senza incorrere nella decadenza.
Novità della rottamazione quinquies
Rispetto alla rottamazione quater, l’art. 1 del disegno di legge in discussione al Senato contiene alcune novità favorevoli ai contribuenti.
Il testo presentato al Senato della Repubblica prevede che il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in unica soluzione oppure nel numero di rate di eguale importo individuato dal debitore, “nel limite massimo di centoventi rate” mensili (art. 1, comma 2).
Per la rottamazione quater, invece, il comma 232 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023, ha stabilito che il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione ovvero nel numero massimo di 18 rate trimestrali. Pertanto, la nuova versione della rottamazione prevede in tempo molto più lungo per il pagamento delle somme dovute (si passa da 4 anni e mezzo a 10 anni).
L’art. 1, comma 244, della legge di Bilancio 2023 stabilisce che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, “la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione”.
Invece, il comma 13 dell’art. 1 del disegno di legge, prevede che la definizione non produce effetti in caso di insufficiente o tardivo versamento di otto rate, anche non consecutive, tra quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute.
Nel testo del disegno di legge non compare la esclusione dalla definizione dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti le risorse proprie tradizionali e l'IVA riscossa all'importazione, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Inoltre, non è previsto che il pagamento rateale sia soggetto al pagamento dii interessi. Tali lacune comporteranno probabilmente la necessità di emendare il testo, per renderlo uniforme, relativamente a questi aspetti, a quello della rottamazione quater.
Effetti della presentazione della domanda di definizione
Gli effetti che conseguono alla presentazione della domanda di definizione sono identici a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023, per la rottamazione quater.
In particolare:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; tali dilazioni sono automaticamente revocate alla data del 31 luglio 2025
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore
non è considerato inadempiente ai fini di cui agli
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articoli 28-ter e
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48-bis del
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D.P.R. n. 602/1973, vale a dire al fine dell’ottenimento di crediti d’imposta e del pagamento da pubbliche amministrazioni;
g) può essere rilasciato il DURC.
Termini di pagamento
Il pagamento delle somme dovute è effettuato, se in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; in caso di pagamento rateale, entro la data del 31 luglio 225 deve essere versata la prima rata e le restanti con scadenza all’ultimo giorno di ogni mese fino all’estinzione del debito.
Il pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Calendario delle scadenze
Adempimento
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Scadenza
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Presentazione istanza di definizione
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30 aprile 2025
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Integrazione istanza di definizione
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30 aprile 2025
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Comunicazione delle somme dovute da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione
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30 giugno 2025
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Pagamento unica o prima rata
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31 luglio 2025
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Pagamento seconda rata
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31 agosto 2025
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Pagamento terza rata
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30 settembre 2025
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Pagamento quarta rata
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31 ottobre 2025
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Pagamento quinta rata
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30 novembre 2025
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Pagamento sesta rata
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31 dicembre 2025
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Poi via via ultimo giorno di ogni mese successivo fino all’estinzione del debito
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Estensione della facoltà di definizione agevolata alle entrate delle regioni e degli enti locali
L’art. 2 del disegno di legge. consente alle regioni, alle province, alle città metropolitane e ai comuni di prevedere la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, su istanza del debitore, senza corresponsione delle sanzioni relative alle predette entrate (comma 1).
Gli enti suddetti devono disciplinare il numero massimo delle rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, le forme, le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza, il termine della comunicazione da parte dell’ente territoriale o del concessionario della riscossione (comma 2).
La presentazione dell’istanza fa sì che si sospendano i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza medesima (comma 3). Il comma 4 disciplina il caso di inadempienza.
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