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Dati pubblicati nell’Albo: quando è possibile oscurare la residenza dell’iscritto

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Con il pronto ordini n. 28 del 2025, il CNDCEC ha evidenziato che il dato della residenza dell’iscritto può essere omesso a condizione che sia pubblicato quello del domicilio professionale. Laddove tali dati coincidano (in quanto l’iscritto ha un unico indirizzo per residenza e studio professionale), si ritiene che tale dato debba essere pubblicato poiché, nel caso di specie, l’interesse della collettività a conoscere i dati dell’Albo in ragione delle sopraindicate finalità pubblicistiche di tutela, appare prevalere sull’esigenza di riservatezza del singolo iscritto.
Il CNDCEC ha pubblicato il pronto ordini n. 28 del 2025 con riguardo alla richiesta di oscuramento dati pubblicati nell’Albo.
La pubblicazione on-line implica un regime di diffusione delle informazioni ampio ed indifferenziato, potenzialmente suscettibile di ulteriori trattamenti, anche ai fini di rispettare il principio di minimizzazione dei dati, l’Ordine può disporre la pubblicazione parziale dei dati, garantendo in ogni caso un nucleo minimo di dati che consente, conformemente alla sopraindicate finalità pubblicistiche dallo stesso perseguite, la corretta identificazione degli iscritti nonché, come già evidenziato, la loro rintracciabilità.
Ai fini di individuare tali dati, occorre far riferimento al combinato disposto degli articoli 34 e 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. In particolare:
-l’art. 34, co. 6, dispone espressamente che l’Albo debba contenere, per ciascun iscritto, “il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data ed il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione è stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonché l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili”;
- l’art. 36, co. 1, lett. d), dispone che “per l'iscrizione nell'Albo è necessario… avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento”.
Come può osservarsi, secondo il vigente Ordinamento professionale, l’iscrizione nell’albo può essere richiesta in base, alternativamente, al possesso della residenza o del “domicilio professionale” nel circondario in cui è costituito l’Ordine (intendendosi per quest’ultimo, come più volte chiarito dal Consiglio Nazionale, il luogo in cui il professionista esercita in maniera “prevalente” ed effettiva la propria attività professionale).
Considerato, dunque, che ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo, può procedersi sia in base al requisito della residenza sia in base al domicilio professionale, con riferimento alla questione sollevata, si ritiene che il dato della residenza dell’iscritto possa essere omesso a condizione che sia pubblicato quello del domicilio professionale. Laddove tali dati coincidano (in quanto l’iscritto ha un unico indirizzo per residenza e studio professionale), si ritiene che tale dato debba essere pubblicato poiché, nel caso di specie, l’interesse della collettività a conoscere i dati dell’Albo in ragione delle sopraindicate finalità pubblicistiche di tutela, appare prevalere sull’esigenza di riservatezza del singolo iscritto.

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