Mandato e preventivo costituiscono due documenti fondamentali nell’attività dei dottori commercialisti e degli esperti contabili poiché rappresentano il primo passo nella creazione di un rapporto professionale deontologicamente corretto con i clienti. Sebbene interconnessi, assolvono due funzioni differenti: il primo costituisce il contratto con il quale il cliente incarica il commercialista di compiere una determinata attività, mentre il secondo esplicita l’onorario del professionista per quella prestazione. Entrambi sono documenti imprescindibili all’interno del rapporto professionale, tanto da essere regolati sia dalla legge (
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D.L. n. 1/2012) sia dal
Codice deontologico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (articoli 21 e 24).
È innegabile che alla base di una proficua collaborazione professionale ci sia l’instaurazione di un solido rapporto fiduciario tra il commercialista o esperto contabile e il proprio cliente. Perché questa relazione si sviluppi fin da subito in modo sano, è fondamentale cominciare considerare correttamente due documenti: il mandato professionale e il preventivo. La loro puntuale formulazione permette a entrambe le parti di conoscere a pieno i rispettivi diritti e doveri, garantendo tutela e trasparenza.
Sebbene vengano a vote associati, o peggio, confusi, mandato e preventivo assolvono a due funzioni distinte. Tra questi intercorrono importanti differenze, ma potremmo comunque definirli due facce della stessa medaglia: il mandato definisce “cosa” il commercialista andrà a fare, mentre il preventivo “quanto” il cliente andrà a pagare per le attività svolte. A livello ideale quindi, il preventivo dovrebbe rappresentare un riferimento esplicito all’interno dell’accordo definito dal mandato, in modo che i due documenti costituiscano un unico patto complessivo e vincolante per entrambe le parti.
La centralità del mandato professionale per cliente e commercialista
Il mandato professionale affonda le sue radici nel Codice civile ed è definito come il contratto con il quale il cliente (mandante) incarica il commercialista (mandatario) di compiere una o più attività per suo conto. Tale documento rappresenta l’intesa formale tra le parti, definendo con precisione l’ambito in cui il professionista è chiamato ad intervenire.
È necessario premettere che il rapporto tra il professionista e il cliente rientra nel contratto di
prestazione d’opera intellettuale (
ex
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art. 2230 c.c.), motivo per cui la dimostrazione dell’esistenza può anche essere data per fatti concludenti, a meno che la parte assistita sia una Pubblica Amministrazione, così come recentemente ha confermato il CNDCEC, anche se nel caso più generale il contratto si considera concluso quando c’è un’
offerta e un’
accettazione da parte del cliente.
Le conseguenze in caso di mandato sottoscritto o provato per atti concludenti
In ogni caso l’assenza di mandato, sottoscritto o provato, configura un’infrazione deontologica dell’art. 21 del Codice ed è dunque punibile solo sotto il profilo disciplinare.
Le conseguenze in caso di mancanza di mandato sottoscritto e con data certa
Oltre che per il commercialista però, possono sopraggiungere problemi anche per i clienti. La legge, infatti, consente lo spostamento dei termini, per gli adempimenti tributari dei clienti, nel momento in cui il commercialista è malato o infortunato. Tale diritto decade nel momento in cui non c’è una documentazione chiara che esplicita il mandato professionale, esponendo il cliente a sanzioni se non in regola con i pagamenti
Alla luce di alcuni casi di contestazione della decorrenza del mandato anche in ambito fallimentare e nel contenzioso tributario, è prassi consigliata attribuire una data certa al mandato professionale.
Redigere un preventivo: le cose da sapere
Il preventivo è il documento con il quale il commercialista rende noto il
proprio onorario al cliente per le prestazioni da questi richieste. Secondo quanto stabilito dall’art. 25 del
Codice deontologico dei commercialisti, il documento dev’essere obbligatoriamente
redatto in forma scritta e firmato per l’accettazione delle parti.
Non esiste un modo univoco di formulare un preventivo: ogni professionista valuta, anche in base alle esigenze del cliente, quale formula può essere la più adeguata. Alcuni parametri di calcolo possono essere basati su:
- tariffa di studio per singola prestazione,
- onorario a tempo,
- onorario annuale forfettario.
Nel caso in cui il cliente richieda nuovi incarichi, è compito del commercialista emettere un nuovo preventivo.
Le conseguenze in caso di mancanza di preventivo sottoscritto
La
mancata emissione del preventivo può comportare diversi problemi nel momento in cui il cliente non provveda a saldare il compenso pattuito. La mancata redazione del preventivo in forma scritta, sottoscritto per accettazione, oltre a violare l’art. 24 del Codice deontologico, costituisce una
violazione della legge. Il
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D.L. n. 1/2012 attribuisce infatti al professionista l’onere informativo verso il cliente.
Occorre anche considerare che per ottenere la liquidazione del proprio onorario in tale caso il commercialista sarà costretto ad agire per
vie legali. Il giudice, non essendo stato esplicitato l’onorario al momento dell’avvio del rapporto professionale, farà riferimento ai
parametri contenuti nelle tabelle del D.M. n. 140/2012, tuttavia al comma 6 dell’art. 1 di tale normativa è chiaramente esplicitato che la mancanza del preventivo comporta un
giudizio negativo da parte del giudice per la determinazione del compenso.
Investire sulla professionalità
La professionalità di un commercialista si può vedere fin da subito: un mandato chiaro e un preventivo corretto sono indice di attenzione al cliente e fondamento imprescindibile per la creazione di un rapporto fiduciario duraturo.
Non si parla solo di obblighi formali imposti dalla legge e dalla deontologia ma di un’attitudine alla trasparenza, all’attenzione e alla serietà che il mercato dimostra di ricercare e apprezzare.
Scegliere chi lavora nel rispetto reciproco e delle regole è il miglior investimento che lavoratori autonomi e imprese possano fare.
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