Somministrazione di lavoro: il Ministero del Lavoro chiarisce poco, anzi complica
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma circolare n. 6/2025, invece di risolvere alcune perplessità, pare aprirne di nuove. Pare confermare, in linea con un certo orientamento giurisprudenziale, la volontà di mettere sullo stesso piano la somministrazione di lavoro (a tempo determinato) ed il contratto a tempo determinato. Dimenticando che il primo è innanzitutto un contratto commerciale che prevede, infatti, anche la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e gode di una disciplina ad hoc in materia di proroga e rinnovo; mentre il secondo è un contratto di lavoro la cui disciplina, nel quadro dell’ordinamento comunitario e nazionale, ha sempre avuto una naturale collocazione interpretativa come forma contrattuale da considerare sempre marginale ed eccezionale rispetto alla forma principale di assunzione, ossia quella a tempo indeterminato. Istituti, pertanto, che andrebbero tenuti ben distinti e non sovrapposti...
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma circolare 27 marzo 2025, n. 6 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’argomento che ne ha fatto più le spese - tra quelli trattati - è quello della somministrazione di lavoro. Segno della volontà di portare a compimento un’opera di destrutturazione anche di questo importante istituto di flessibilità organizzativa e contrattuale, che nel panorama della disciplina europea del lavoro tramite agenzia ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Dir. 2008/104/CE) costituisce un unicum positivo rispetto al trattamento riservato a tale istituto da altri Paesi comunitari. La circolare, infatti, nel riepilogare le novità si concentra in modo significativo sul limite massimo di durata - pari a 24 mesi - della somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 34, comma 2, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.Lgs. n. 81/2015): ma ciò che stupisce è proprio la volontà di travolgere anche le ipotesi in cui la somministrazione di lavoro a tempo determinato sia supportata (a monte) da un’assunzione del lavoratore presso l’Agenzia con contratto di lavoro non a termine, bensì (e più favorevolmente) a tempo indeterminato.
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.Lgs. n. 81/2015 (che è la norma direttamente modificata dal Collegato Lavoro) né nell’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.Lgs. n. 81/2015, il quale è dedicato alle sanzioni.
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.Lgs. n. 81/2015, il limite massimo di 24 mesi per le missioni a termine dei lavoratori somministrati diventa oggi inderogabile, anche se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia. La Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma circolare n. 6/2025, però, sul punto si spinge fino ad affermare che in questi casi (confondendo il contratto di assunzione del lavoratore ed il contratto commerciale di somministrazione di lavoro), superato il limite dei 24 mesi, il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato presso l’utilizzatore.
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.Lgs. n. 81/2015 non prevedeva in alcun modo questa “sanzione”. O meglio, stabiliva che per effetto dell’assunzione a tempo indeterminato presso l’Agenzia, il superamento del limite dei 24 mesi non avrebbe potuto comportare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’utilizzatore. Propriamente la norma stabiliva “senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato”. Si trattava di una mera precisazione proprio perché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è già costituito ab origine presso l’Agenzia. L’aver riportato la relativa disciplina al limite inderogabile dei 24 mesi non può avere come conseguenza l’applicazione di una sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico, quella della trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato presso l’utilizzatore. Impossibile, peraltro, perché il tema della precarietà che si tende a risolvere è già superato dal fatto che il lavoratore è già assunto a tempo indeterminato presso l’Agenzia.
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma legge n. 203/2024). Il che vuol dire che nel calcolo dei 24 mesi si dovranno considerare solo i periodi successivi a tale data, ma non quelli precedenti.
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.Lgs. n. 81/2015. Ma, anche in questo caso, il lavoratore potrebbe essere già essere stato assunto a tempo indeterminato presso l’Agenzia…
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.Lgs. n. 81/2015 ossia il Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.M. 17 ottobre 2017 ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.Lgs n. 81/2015 come integrato dall’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.Lgs. n. 81/2015), cui si aggiungono i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LAVORO
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.Lgs. n. 81/2015) (dello stesso autore Somministrazione di lavoro: modifiche dal Collegato Lavoro, in attesa degli sviluppi dalla UE).
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Clicca il link verde per accedere alla piattaforma D.Lgs. n. 81/2015 delle previsioni del CCNL applicato dalle APL), mentre il secondo è un contratto di lavoro la cui disciplina, nel quadro dell’ordinamento comunitario e nazionale, ha sempre avuto una naturale collocazione interpretativa come forma contrattuale da considerare sempre marginale ed eccezionale rispetto alla forma principale di assunzione, ossia quella a tempo indeterminato.
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro pare purtroppo fare.