Con le conclusioni rese nella causa C‑433/24, l'Avvocato Generale UE ha evidenziato che gli Stati membri devono accordare ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di optare per l’applicazione del regime del margine alle cessioni degli oggetti d’arte che sono stati loro ceduti dall’autore che agisce tramite una persona giuridica, qualora, da un lato, l’autore disponga all’interno della persona giuridica di un potere decisionale sufficiente per avere il voto decisivo sulla vendita dell’oggetto in questione e, dall’altro, le entrate derivanti dalla vendita di tale oggetto, o, quanto meno, di una loro parte sostanziale, rientrino, direttamente o indirettamente, nel patrimonio dell’autore.
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