Per accise si intendono i tributi indiretti (in quanto il produttore paga il tributo e si rivale sul consumatore) su singole produzioni e singoli consumi. Per i prodotti sottoposti ad accisa l’obbligazione sorge al momento della fabbricazione (in deposito fiscale) o dell’importazione, mentre l’accisa è esigibile all’atto dell’immissione in consumo nel territorio nazionale. I depositi fiscali per i prodotti nazionali e comunitari in sospensione da accisa sono quelli in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa.

Cosa si intende per accisa

L’accisa è un’imposta dovuta su prodotti energetici, alcol etilico e bevande alcoliche, energia elettrica e tabacchi lavorati.

La disposizione normativa

A livello nazionale le accise sono contenute nel D.lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 e successive modifiche denominato “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” (c.d. Testo Unico Accise ovvero TUA). Di fatto tale TUA recepisce la normativa comunitaria (Direttiva 2008/118/CE).