L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione giovanile.

Che cos'è l’apprendistato?

Il contratto di apprendistato rappresenta un importante strumento per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Per mezzo di attività lavorativa e formazione, il lavoratore matura l'esperienza necessaria per acquisire la qualifica definita all'atto dell'assunzione. Gli aspetti contrattuali, fra i quali la retribuzione e la durata del periodo formativo, sono stabiliti dal contratto collettivo nel rispetto dei criteri fissati dalla legge.

Quali sono i soggetti interessati?

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e occupazione dei giovani.

Per mezzo di attività lavorativa e formazione, il lavoratore matura l'esperienza necessaria per acquisire la qualifica definita all'atto dell'assunzione. Tutti i datori di lavoro possono sottoscrivere contratti di apprendistato. Gli aspetti di gestione del rapporto di lavoro, fra i quali la retribuzione e la durata del periodo formativo, sono stabiliti dal contratto collettivo nel rispetto dei criteri fissati dalla legge.

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

È strutturato in modo da coniugare la formazione sul lavoro effettuata in azienda con l'istruzione e formazione professionale svolta dalle istituzioni formative ed è finalizzato al conseguimento di un titolo riconosciuto nell'ordinamento scolastico. L'apprendista deve avere un'età compresa tra i 15 e i 25 anni e la durata non può essere superiore a 3 anni (4 anni nel caso di diploma quadriennale regionale).
L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore realizza il cosiddetto "sistema duale", che integra fra di loro le due componenti fondamentali di questa tipologia contrattuale: la formazione ed il lavoro. 

Apprendistato professionalizzante

È la tipologia più utilizzata. È finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali e riguarda i giovani di età compresa tra i 18 anni (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni.

I contratti collettivi stabiliscono la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a 3 anni o 5 nel settore dell'artigianato.

I lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione o di cigs a seguito di accordo di transizione occupazionale possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, senza limiti di età.

Apprendistato di alta formazione e ricerca

È finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. I lavoratori interessati hanno un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e devono essere in possesso di un titolo di studio adeguato.

Quali sono le sanzioni applicabili?

La normativa di riferimento prevede un articolato sistema di sanzioni diretto a tutte le fattispecie che determinano una non corretta gestione sia nella fase di costituzione del rapporto di apprendistato sia nella fase di svolgimento dello stesso. Quali sanzioni sono previste per la violazione degli obblighi formativi e della disciplina generale dell'apprendistato? Sono previste sanzioni in caso di inadempimento datoriale nella erogazione della formazione e nel caso in cui il datore di lavoro non affianchi l'apprendista con un tutor o un referente aziendale, che devono possedere esclusivamente i requisiti individuati dalla contrattazione collettiva e svolgere i compiti da questa ad essi affidati.

Quali sono le sanzioni civili a tutela dell'apprendista?
Il rapporto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato in caso di mancanza di forma e oggetto nel contratto, in assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e degli elementi essenziali richiesti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in caso di superamento dei limiti legali, in caso di apprendistato non genuino, nonché per violazione dell'obbligo di stabilizzazione.

Quale regime contributivo è previsto nell'apprendistato?

La contribuzione a carico del datore di lavoro gode di un particolare regime contributivo che fissa l'aliquota in misura ridotta al 10% dell'imponibile contributivo, non soggetto al minimale. A tale aliquota occorre sommare il contributo di finanziamento della NASpI, dei fondi di formazione professionale e della CIG, per i settori tutelati dallo strumento.
L'aliquota a carico del lavoratore è pari al 5,84%.

Cessazione del rapporto di apprendistato

Alla fine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto nel rispetto del periodo di preavviso, durante il quale continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il lavoratore acquisisce la qualifica e percepisce la retribuzione del livello previsto all'atto della stipula del contratto; la riduzione contributiva prosegue per un ulteriore anno sia per il datore che per il lavoratore.