La fattura elettronica è un documento fiscale emesso in formato elettronico e conservata in formato digitale.

Cos’è la fattura elettronica

La fattura elettronica è un documento informatico emesso e trasmesso tramite sistemi telematici con modalità che ne garantiscano l’integrità di contenuto, l’autenticità dell’origine e leggibilità e per il quale vi è l’accettazione del destinatario.

Cosa si intende per integrità di contenuto, autenticità dell’origine e leggibilità?

1. Autenticità dell’origine: l’identità del fornitore, prestatore di beni o servizi o dell’emittente della fattura devono essere certi.

2. Integrità del contenuto: il contenuto della fattura e, in particolare, i dati obbligatori (esempio imponibile ed IVA) non possono essere alterati

3. Leggibilità: la fattura deve essere resa leggibile per l’uomo, conformemente a quanto previsto dalle Note esplicative della direttiva 2010/45/UE.

Cosa si intende per fatture spedite in via elettronica?

Nella generalità dei casi gli operatori generano le fatture mediante sistemi elettrocontabili e poi le spediscono mediante mezzi elettronici (ad esempio via e-mail).

In tal caso non si è in presenza di fattura elettronica bensì di fatture spedite in via elettronica. Conseguentemente, affinché la fattura abbia efficacia l’emittente nonché il destinatario la dovrà stampare, quindi, renderla analogica (cioè cartacea).

Obbligo di fattura elettronica dal 1° gennaio 2019

A decorrere dal 1° gennaio 2019 è obbligatoria la fattura elettronica emessa:

- tra soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia (operazioni B2B) da inviare attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate;

- nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C). La fattura sarà resa disponibile ai consumatori dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e una copia elettronica o analogica sarà direttamente messa a disposizione dai fornitori. È facoltà dei consumatori rinunciare alla copia della fattura sia elettronica che analogica.

Con decorrenza 1° luglio 2019, la fattura elettronica può essere emessa (e trasmessa al SDI) entro 12 giorni (termine modificato ad opera della Legge n. 58/2019 – precedentemente il termine era di 10 giorni) dall’effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR n. 633/1972) (art. 11 DL 34/2019, convertito in legge 58/2019 - Decreto crescita 2019). 

Dal 1° luglio 2022 sono tenuti all’obbligo di fattura elettronica anche i soggetti minori (forfetari e minimi) che hanno superato nel corso dell’anno d’imposta precedente la soglia di euro 25.000 di ricavi/compensi.

Profili sanzionatori

In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato per le quali torni l’obbligo di emissione della fattura elettronica (in base alle scadenze sopra individuate), con modalità diverse da quelle elettroniche, la fattura si intende non emessa e si applica la sanzione fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato.