Per flat tax si intende un’imposta piatta con aliquota unica.

La flat tax in Italia

Se è allo studio l’introduzione di una flat tax per le persone fisiche, si rileva che in Italia sono già contemplate delle forme di tassazione “piatta”:

1) l’IRI (imposta sul reddito di impresa) del 24 %, per le società di persone e imprese individuali in regime di contabilità ordinaria, con decorrenza dal 1° gennaio 2018. La legge di Bilancio 2019 abroga definitivamente l’intera disciplina dell’IRI;

2) l’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero (100.000 euro l’anno più 25.000 euro per i familiari che dovessero seguire la scelta più esonero dalla compilazione del quadro RW) fatta eccezione per le plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate in soggetti esteri, realizzate entro 5 anni dal trasferimento in Italia. Gli effetti del regime speciale cessano, in ogni caso, decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.

IRI

L’imposta sul reddito di impresa è usufruibile dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria (inclusi i soggetti che, per loro natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata) che ne fanno opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno per cui scatta il regime.

Calcolo del reddito IRI

Il reddito viene calcolato applicando le regole ordinarie e deducendo:

a) le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili;

b) le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione dell’IRI.

In caso di fuoriuscita dal regime, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi di imposta IRI, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci in corrispondenza al prelievo, nei limiti in cui le stesse erano state assoggettate a tassazione separata. Agli stessi soggetti spetta un credito di imposta di importo pari all’IRI versata.

Flat tax sui redditi prodotti all’estero

Si applica alle persone fisiche che:

1) trasferiscono la residenza fiscale in Italia;

2) fanno opzione nella presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui i soggetti hanno trasferito la residenza in Italia ovvero al periodo d’imposta successivo a quello in cui i soggetti hanno trasferito la residenza in Italia;

3) non sono state residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti l’opzione.

Il regime può essere esteso ai familiari del richiedente a condizione che gli stessi trasferiscano la residenza in Italia e versino l’imposta per i residenti non domiciliati in Italia.

L’uscita dall’opzione è libera e si effettua attraverso una comunicazione:

1) in dichiarazione dei redditi

2) alla direzione centrale accertamento.

Gli interessati possono presentare interpello probatorio (facoltativo) per avere la certezza di rientrare nel regime. Con l’istanza bisogna dare prova dell’assenza del centro vitale dei propri interessi in Italia nei periodi di imposta precedenti (con riferimento sia agli aspetti personali che economici).

All’istanza va allegata una check-list, a pena di inammissibilità. L’istanza di interpello è presentata dal contribuente alla Direzione Centrale Accertamento mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato AR ovvero presentazione per via telematica attraverso l'impiego della casella di PEC. Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l’istanza di interpello può essere trasmessa per posta elettronica ordinaria.