Le società cooperative sono fondate allo scopo di garantire ai propri soci le migliori condizioni per determinate prestazioni. Nelle cooperative tra il socio lavoratore e la cooperativa si instaurano due distinti rapporti: il rapporto associativo e quello di lavoro. Nel momento in cui il socio aderisce alla cooperativa si instaura tra le parti il cosiddetto “rapporto associativo” con il quale il socio acquisisce una serie di diritti ed obblighi nei confronti della cooperativa. Il “rapporto di lavoro” si instaura tra socio lavoratore e cooperativa sottoscrivendo un contratto di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato.

Rapporto associativo

Il rapporto associativo sta alla base della costituzione di una cooperativa che, senza i propri soci, non esisterebbe. Caratteristica delle cooperative è la mutualità, ossia lo scopo per cui il vincolo associativo si costituisce. La disciplina della cooperativa e del vincolo associativo è contenuta nel codice civile, tra le norme in materia societaria; rilievo assumono le disposizioni sull'ingresso e la partecipazione del socio alla vita sociale.

Qual è lo scopo principale delle cooperative?

La mutualità rappresenta lo scopo principale delle cooperative e deve essere intesa nel senso di volontà di assicurare ai soci le migliori condizioni per determinate prestazioni. Particolari agevolazioni possono discendere dall'individuazione della società come a mutualità prevalente, pertanto, la legge declina le caratteristiche che le cooperative devono presentare per rientrare in tale ambito e potersi iscrivere all'apposito Albo.

Quali sono le caratteristiche delle società cooperative?

La società cooperativa deve costituirsi mediante atto pubblico e dotarsi di uno statuto e di un regolamento che regola i rapporti tra la società e i soci. Nella società cooperativa risponde soltanto la società con il suo patrimonio. L'organo sociale per eccellenza è l'assemblea nell'ambito della quale hanno diritto di voto i soci. La vita delle cooperative cessa a seguito di scioglimento che può avvenire nelle diverse ipotesi previste dalla legge. Qualora la società risulti insolvente è soggetta a liquidazione coatta amministrativa o al fallimento nel caso in cui svolga attività di tipo commerciale.

Come si concretizza la vigilanza sugli enti cooperativi?

La vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari e piccole società cooperative si concretizza soprattutto in una attività ispettiva svolta in sede di revisione periodica, a cadenza annuale o biennale, a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni degli enti cooperativi. Al Ministero dello Sviluppo Economico è affidato il compito di ispezione ordinaria e straordinaria delle cooperative.

Soci delle società cooperative

Il rapporto associativo ha a che vedere con la partecipazione dell'individuo, il socio, alla vita di una persona giuridica, in questo caso la società cooperativa e deve essere improntato sul principio di parità di trattamento. Per divenire socio di cooperativa occorre rispettare i requisiti generali stabiliti dalla legge e quelli specifici che preveda l'atto costitutivo della cooperativa. Occorrerà, poi, rispettare la procedura di ammissione che consta in una deliberazione degli amministratori. Tra i soci possono esservi: soci cooperatori normali; soci cooperatori speciali; soci sovventori.

Rapporto di lavoro nelle cooperative

Coloro che si vincolano a una cooperativa divenendone soci, possono con essa instaurare un ulteriore e distinto rapporto di natura giuslavoristica, sottoscrivendo un contratto di lavoro subordinato, autonomo o anche parasubordinato purché non occasionale. La disciplina del rapporto di lavoro dei soci è caratterizzata dal fatto che il rapporto associativo è ciò su cui tutto si basa: il rapporto associativo ha la prevalenza sul rapporto di lavoro.

Come si instaura il rapporto di lavoro nelle società cooperative?

Il rapporto di lavoro del socio di cooperative si innesta in un rapporto associativo nel quale il socio svolge la propria attività lavorativa per realizzare l'oggetto sociale. Il rapporto associativo e il rapporto di lavoro, instaurati l'uno sull'altro, restano però 2 distinti rapporti, che possono prendere avvio contestualmente oppure il rapporto di lavoro può nascere successivamente all'adesione alla cooperativa. La tipologia di rapporto di lavoro tra socio e cooperativa può essere sia di tipo subordinato che autonomo, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Dalla forma contrattuale prescelta discendono diversi effetti di natura fiscale e previdenziale e gli altri effetti giuridici specificamente previsti.

Svolgimento e cessazione del rapporto di lavoro

Al socio lavoratore si applica lo Statuto dei Lavoratori con alcune precisazioni e limitazioni, tra cui la non applicabilità dell'art. 18 qualora si verifichi la cessazione contestuale del rapporto di lavoro e del vincolo associativo, in particolare quando la prima derivi dalla seconda. La cessazione contestuale dei due rapporti: avviene automaticamente ogni volta che ci sia recesso o esclusione dal vincolo associativo; può avvenire, ma non è automatico, in caso di estinzione del rapporto di lavoro.

L'applicabilità dei diritti sindacali previsti dallo Statuto ai soci lavoratori dipende dalla compatibilità del loro esercizio con lo stato di socio. Garanzie specifiche sono previste in merito al trattamento economico del socio lavoratore.

Regolamento interno delle cooperative

A far combaciare le esigenze del rapporto associativo e quelle dei rapporti di lavoro è deputato il regolamento interno: l'atto che le cooperative obbligatoriamente devono votare, in assemblea, per definire i rapporti di lavoro che potranno instaurarsi in cooperativa e le loro modalità di svolgimento. Unico punto intoccabile anche per il regolamento interno è il trattamento economico minimo che deve essere garantito al socio lavoratore.

Quali sono le finalità e il contenuto del regolamento interno?

Il regolamento interno per le cooperative è lo strumento principale per definire le tipologie di rapporti di lavoro che la cooperativa intende attuare con i soci lavoratori. Il Regolamento deve essere approvato dall'Assemblea e depositato entro 30 giorni dall'approvazione presso ITL competente per territorio e deve contenere: il richiamo ai contratti collettivi applicabili; le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci; il richiamo espresso alle normative di legge; l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale e un piano d'avviamento.

Certificazione del regolamento interno

La procedura di certificazione può riguardare anche il regolamento interno delle cooperative e attenere al contenuto del regolamento circa le tipologie di rapporti di lavoro che la cooperativa intende attuare con i soci lavoratori, con particolare riferimento a: modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative; organizzazione aziendale della cooperativa; mansioni svolte dai soci medesimi. La procedura di certificazione è volontaria e deve obbligatoriamente essere attivata mediante un'istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.