Lavoro marittimo
Il settore marittimo presenta una disciplina del tutto peculiare, in quanto ha ad oggetto un ambito lavorativo complesso e delicato. I lavoratori marittimi costituiscono, infatti, un’ampia e particolare categoria di lavoratori, oggetto di una disciplina speciale. Diversi sono gli adempimenti che gli armatori o le società di armamento devono rispettare al momento dell'instaurazione del rapporto lavorativo.
Chi sono i "lavoratori marittimi"?
La disciplina del settore marittimo presenta alcune peculiarità ad es. il rapporto di lavoro dei marittimi regolato dalla normativa sul contratto di arruolamento; l'applicazione di disposizioni speciali contenute nel Codice della navigazione; la temporaneità del rapporto di lavoro; la permanenza a bordo per lunghi periodi su ambienti instabili.
La definizione dell'esatto campo di applicazione della disciplina relativa ai "lavoratori marittimi" rappresenta un passaggio fondamentale per individuare la legislazione applicabile, a fronte di una normativa composita e complessa, che ha visto il susseguirsi sul tema di numerosi interventi legislativi, giurisprudenziali e di prassi.
Contratto di lavoro
Il contratto di arruolamento è un particolare rapporto di lavoro stipulato tra un armatore o proprietario di imbarcazione e il personale marittimo.
Il contratto di lavoro è disciplinato da una normativa speciale: codice della navigazione (R.D. n. 327/1942) e Regolamento sul collocamento della gente di mare (D.P.R. n. 231/2006), anche se è la Convenzione internazionale MLC del 2006 (Convenzione OIL n. 186/2006, ratificata con L. n. 113/2013) a disciplinare i principi e i diritti minimi sul lavoro marittimo.
Il contratto di arruolamento può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato oppure per uno o più viaggi.
Quali sono gli adempimenti per l'assunzione dei lavoratori marittimi?
Diversi sono gli adempimenti a carico degli armatori o delle società di armamento, tra cui: comunicare assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni con il mod. UNIMARE; istituire e tenere il ruolo di equipaggio e gli altri documenti prescritti; tenere un Albo di bordo con l'indicazione delle norme relative all'arruolamento e all'equipaggio; consegnare al lavoratore la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o, in alternativa, una copia del contratto di lavoro; pagare i contributi previdenziali; assicurare i lavoratori marittimi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL.
Quale è la disciplina del rapporto di lavoro marittimo?
La regolazione giuridica di coloro che prestano l'attività lavorativa nel settore marittimo è connotata da caratteri di specialità rispetto alla disciplina applicabile al lavoro comune. La Convenzione internazionale MLC del 2006 detta i principi e i diritti minimi sul rapporto di lavoro marittimo. In particolare, è prevista una disciplina specifica in materia di: orario di lavoro; riposi; ferie; diritto al rimpatrio; retribuzione; visite mediche.
- Orario di lavoro e riposi
I lavoratori marittimi sono soggetti ad un orario di lavoro peculiare in quanto esercitano attività lavorativa per un lungo numero di ore, svolte in modo non regolare.
A bordo di tutte le navi deve essere presente, a cura dell'armatore, un registro dell'orario di lavoro, su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi.
Sono previsti limiti alle ore di lavoro e alle ore di riposo a bordo.
- Ferie
I marittimi arruolati su navi battenti la bandiera italiana hanno diritto a ferie annuali retribuite secondo adeguate condizioni; ai marittimi sono concessi permessi a terra per tutelare la loro salute e benessere purché siano compatibili con le esigenze pratiche delle loro funzioni.
- Rimpatrio
I marittimi hanno il diritto di essere rimpatriati: quando il contratto di arruolamento marittimo scade mentre si trovano all'estero, quando il contratto di arruolamento marittimo è estinto dall'armatore o dal marittimo per giustificati motivi, quando il marittimo non è più in grado di svolgere le mansioni previste dal contratto di arruolamento.
- Retribuzione
I marittimi devono essere retribuiti regolarmente e integralmente per il lavoro eseguito, conformemente al proprio contratto di arruolamento. Il marittimo riceve un estratto conto mensile degli importi che gli sono dovuti e di quanto gli è stato versato.
- Visite mediche
Il marittimo è sottoposto a rigorosi controlli sanitari: una visita prima di ogni imbarco e una visita biennale dove viene sottoposto a vari esami. Quest'ultima deve essere registrata sul libretto di navigazione, con indicazione della validità e della data di scadenza.
- Risoluzione del contratto
Il rapporto di lavoro marittimo può risolversi per diverse ragioni, le quali conferiscono alla cessazione del contratto un regime particolare.
Quali prestazioni pensionistiche sono previste nel settore marittimo?
I lavoratori marittimi hanno diritto ai trattamenti pensionistici previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. Sono richiesti gli stessi requisiti di età e di contribuzione.
Tuttavia, vi sono prestazioni specifiche che riguardano la pensione anticipata di vecchiaia, la pensione ai superstiti del marittimo scomparso in mare, la pensione per inabilità alla navigazione.
- Regime generale
I lavoratori marittimi sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ma conservano alcune specifiche prestazioni connesse alla particolare attività svolta, rigorosamente disciplinate dalla legge.
- Pensione anticipata di vecchiaia
I lavoratori marittimi possono accedere, oltre alle prestazioni per i lavoratori iscritti all’AGO, al trattamento di pensione anticipata di vecchiaia, nel rispetto di specifici requisiti di anzianità anagrafica e contributiva.
- Prolungamento dei periodi di navigazione
Ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico dell'AGO, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile vengono prolungati in successione temporale di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso.
Chi gestisce la previdenza del settore marittimo?
L'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) ha gestito a lungo sia l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale della navigazione marittima che le prestazioni previdenziali anche per eventi di malattia e maternità.
Con la Legge n. 122/2010 le competenze dell'IPSEMA sono state assorbite dall'INAIL.
Dal 1° gennaio 2014 l'INPS è subentrato nella gestione delle prestazioni previdenziali.
- IPSEMA
L'attività del lavoratore marittimo è caratterizzata da peculiarità tali da aver giustificato la previsione di una speciale forma di assicurazione, gestita per lungo tempo dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
Trattavasi di un Ente pubblico previdenziale che aveva il compito precipuo di assicurare la tutela previdenziale, infortunistica e delle malattie professionali ai soli dipendenti del settore marittimo ed in parte della navigazione aerea.
- Passaggio all'INPS e all'INAIL
Il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 ha previsto la gestione diretta da parte dell'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle funzioni amministrative in materia di prestazioni per malattia e maternità con riferimento ai lavoratori assicurati presso l'ex IPSEMA, mentre restano in capo all'INAIL le funzioni relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Indennità di malattia per i lavoratori marittimi
I lavoratori marittimi beneficiano di prestazioni distinte a seconda del momento di manifestazione della malattia: l'inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale è riconosciuta per la malattia insorta a bordo che causa lo sbarco, mentre quella per malattia complementare è riconosciuta per gli eventi insorti entro 28 giorni dallo sbarco. In caso di malattia dopo 28 giorni dallo sbarco in continuità di rapporto di lavoro è prevista l'indennità per inabilità temporanea per un massimo di 180 giorni.
Ulteriore prestazione specifica del lavoro marittimo è l'indennità di temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia.
- Adempimenti per l'assunzione, Inquadramento
- Convenzione internazionale sul lavoro marittimo, Approfondimento
- Lavoratori marittimi - Pensione per inabilità alla navigazione, Approfondimento
- Disciplina del collocamento della gente di mare, Casi particolari
- Risarcimento per eredi dei marittimi; Applicazione disciplina previgente, Casi particolari
- CISOA per i lavoratori di imprese della pesca; Indennità giornaliera lavoratori dipendenti di imprese della pesca, Casi particolari